Roma, 20 ottobre 2014

 

 

 

PUZZA DI FREGATURA

Editoriale del Segretario Generale

Cari colleghi, assieme ai miei più stretti collaboratori ho letto e analizzato mille volte La bozza del testo di legge di stabilità diffusa dai principali quotidiani, a partire da quelli economici come il Sole 24 Ore.

Un testo non ufficiale, quindi, ma che tutti gli analisti hanno utilizzato per le loro valutazioni, concordando sul fatto che l'articolato definitivo, che dovrebbe arrivare presto al vaglio del Parlamento - ci auguriamo entro il 31 ottobre! -, non potrà essere troppo diverso...

Innanzitutto, si continuano a non dare numeri sulle risorse destinate allo sblocco del tetto salariale e le uniche cifre che appaiono sono quelle dei tagli: 119 milioni di euro tolti dalle risorse accantonate per il Riordino, 100 milioni presi dal fondo perequativo e taglio di 30 milioni di euro delle indennità per la sola Polizia di Stato (150 milioni di euro per tutto il comparto sicurezza).

Per tutto il 2015 sono bloccati i contratti e le progressioni automatiche, cioè gli scatti. Quindi hanno titolo a preoccuparsi i colleghi che aspirano a percepire l'assegno di funzione, i trattamenti economici superiori correlati all'anzianità di servizio, gli incrementi come quelli che spettano a un Ispettore Capo con 10 anni di qualifica e le indennità operative non connesse a progressioni di carriera.

Tutta da chiarire la questione degli avanzamenti di qualifica, perché bisogna capire se saranno considerati "scatti" o meno. Le novità negative non sono finite qui.

L'Ufficio Studi della Segreteria Generale del SAP ha elaborato un'analisi dell'articolo 21 (quello di nostro interesse) che rendiamo disponibile su questo Flash, tenendo sempre conto che restiamo in attesa del testo definitivo della legge di stabilità.

Ci auguriamo che il testo sia diffuso presto, prima della fine del mese, per permettere ai colleghi di scegliere cosa fare con la loro tessera sindacale. Noi la sfida della disdetta l'abbiamo lanciata. Se le cose dovessero andare come temiamo, non basteranno le parole per esprimere il disprezzo nei confronti della consorteria e dei vertici del Viminale.

La consorteria, se le cose sono come appaiono, non rischia solo disdette, ma "mazzate".

LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015 — ART. 21 - ANALISI

(a cura dell'Ufficio Studi della Segreteria Generale Sap)

ART. 21, COMMA 1: "All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2013, 2014 e 2015".

COMMENTO: Si profila la proroga del blocco dei rinnovi contrattuali e negoziali fino al 31/12/2015.

ART. 21, COMMA 2: "All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole "per gli anni 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2015-2018".

COMMENTO: Sino al 31/12/2018 l'ammontare dell'indennità di vacanza contrattuale dovrebbe rimanere ferma a quella in godimento al 31/12/2013.

ART. 21, COMMA 3: "Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato art.9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27."

COMMENTO: Così formulata, la disposizione in esame prevede il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo nei confronti del personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.Lgs. 165/2001 anche per il 2015. Per lo stesso personale (escluso quello di cui alla legge n. 27/1981, vale a dire i magistrati) la norma prevede, altresì, la proroga nel 2015 del blocco della progressione automatica degli stipendi. In sostanza, anche il 2015 non sarà utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Ora, volendo considerare che la disposizione si rivolga ai soli dirigenti della Polizia di Stato (e non ai direttivi e al personale degli altri ruoli), considerando che vi è un rinvio anche al secondo periodo dell'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, che congela le classi e scatti di stipendio legati a meccanismi di progressione automatica, si segnala che l'ordinamento della Polizia di Stato prevede tali progressioni automatiche degli stipendi non solo per il personale dirigente, ma anche il restante personale. Di seguito sono indicati i casi previsti:

1. assegni di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);

2. trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo quando matura 13 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);

3. incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico – parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica);

4. indennità operative non connesse a progressioni di carriera (indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determina anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente + 15 anni a sovrintendente + 18 anni di servizio).

Pertanto, occorre chiarire tale aspetto, considerando che il rinvio al secondo periodo dell'art. 9, co. 21, del d.l. 78/2010, farebbe ricadere le sue ricadute negative non solo sul personale dirigente, ma anche sul restante personale in tutti i casi sopra elencati di progressione automatica degli stipendi sganciata dalle progressioni di carriera.

Sono, invece, fatte salve le progressioni di carriera comunque denominate (e i passaggi tra aree) del cd. personale contrattualizzato (tutto il personale ad esclusione dei dirigenti) che a decorrere dal 1° gennaio 2015 avranno effetto anche ai fini economici e non solo giuridici (es. da Ass. a Ass. C., ecc, più le promozioni per merito straordinario).

ART. 21, COMMA 4: "Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e l'articolo 1, comma 260, lettera b, della legge 23 dicembre 2005 n.266."

COMMENTO: Verrebbe abrogata la norma che prevede, per la Polizia di Stato, la promozione alla qualifica superiore del dirigente generale e dirigente superiore di P.S. all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 21, COMMA 5: "All'articolo 1870, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le parole "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti "pari al 50 per cento". Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015."

COMMENTO: Previsione di ridurre l'indennità di ausiliaria per Forze Armate e Corpi di Polizia militari (si tratta di un'indennità non prevista per la Polizia di Stato).

ART. 21, COMMA 10: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015."

COMMENTO: Verrebbero sottratto 119 milioni di euro previsti per l'anno 2015 per il Riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle FF.AA. e FF. PP.

ART. 21, COMMA 11: "Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché le somme disponibili in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

L'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abrogato."

COMMENTO: I residui degli accantonamenti postati per il nostro Riordino per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 nonché i residui relativi al Fondo perequativo, quello istituito per pagare sinora le cd. misure perequative, vale a dire gli assegni una tantum, saranno versati "all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015". Ciò significa che ci vengono sottratti per essere versati di nuovo allo Stato.

Inoltre, è abrogata la disposizione (art. 1, co. 466, I. 147/2013) che incrementava di 100 imln di euro (presi da quelli appostati per il nostro Riordino) il suddetto fondo perequativo (assegni una tantum) per il 2014.

ART. 21, COMMA 12: Le assunzioni di personale dei Corpi di polizia previste per 112015, non potranno avere, con alcune eccezioni, una decorrenza anteriore al 1° dicembre 2015.

ART. 21, COMMI 13 e 14: 13. "Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze d i polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali dí cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

14. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 13, la revisione degli Accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare:

a) dal mancato adeguamento degli accordi sindacali in relazione al blocco dei rinnovi contrattuali a partire dal 2009, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122

b) dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quale del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio."

COMMENTO: Si profila una revisione degli accordi nazionali quadro da avviarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità (e da stipulare entro 3 mesi), che dovrà tenere conto:

A) del mancato adeguamento degli accordi sindacali in relazione al blocco dei rinnovi contrattuali (quindi presupposti più stringenti per il pagamento delle indennità accessorie ivi previste, quale cambio turno, reperibilità, ecc.);

B) delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla manovra finanziaria del 2010, con particolare riferimento al parziale blocco del turn over e al conseguente innalzamento dell'età media del personale in servizio (rimodulazione, ad esempio, dell'art. 12 del vigente ANQ che oggi limita l'impiego del personale ultracinquantenne).

ART. 21, COMMA 15: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego".

COMMENTO: Cosi formulata si tratterebbe di una lesione gravissima dei diritti del personale. In pratica, mentre oggi l'Amministrazione per attuare un orario in deroga (ex art. 7, comma 6, del vigente ANO) deve avere l'assenso PREVENTIVO dei sindacati che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti nella provincia, con questa disposizione l'orario potrà essere adottato autonomamente dall'Amministrazione con la sola previsione di un'informazione alle OO.SS.

Inoltre, oggi i cd. orari in deroga sono vincolati a comprovate e specifiche esigenze, anche locali, mentre sarà possibile per l'Amministrazione disporli per generiche esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, casistica in cui è possibile far rientrare, senza fare sforzi, tutti i servizi espletati dal personale della Polizia di Stato.

Infine, mentre l'art. 7, co. 6, del vigente ANQ circoscrive l'adozione di tali orari in deroga a periodi determinati, qui non si fa cenno alcuno ad eventuali limiti temporali dell'impiego "in deroga".