Roma,  28 ottobre 2013

Nodi al pettine

L’Editoriale di Nicola Tanzi

Il SAP resta mobilitato in questi giorni e segue con attenzione l’evolversi del percorso parlamentare del Ddl stabilità 2014, pronto e compatto a scendere in piazza e a mettere in campo tutte quelle forme di protesta e dissenso che si dovessero rendere necessarie, se non saranno apportati significativi correttivi a quella che una volta veniva chiamata manovra finanziaria.

Come abbiamo scritto nel Flash n. 42, al disegno di legge di stabilità 2014 sono allegate delle tabelle il cui contenuto, almeno per sommi capi, siamo ora in grado anticipare. Da queste schede viene fuori un leggero incremento delle risorse complessive stanziate per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza (pari al 3,5 per cento) con 30 milioni di euro in più per manutenzione e acquisto impianti, 10 milioni per le missioni sul territorio nazionale e altre risorse per manutenzioni straordinarie e automezzi. Si evidenzia inoltre, da queste tabelle, un aumento di circa 65 milioni di euro relativo alla componente netta dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di Polizia.

Naturalmente, adesso sarà importante seguire e monitorare l’iter di approvazione del Ddl stabilità, giunto all’analisi di Senato e Camera.

Una buona notizia che, invece, possiamo dare per assodata è quella relativa allo sventato pericolo di una diminuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ebbene, possiamo dire con certezza che tale riduzione – ad oggi - non è destinata ad applicarsi al Comparto Sicurezza e Difesa in virtù di quanto previsto dalla legge di conversione del d.l. 93/2013 (art. 6, co. 2), il cosiddetto decreto sul femminicidio, recentemente varato. Si tratta di una novità importante che determina pure un altro effetto positivo: considerando la riduzione di organico della Polizia di Stato nel 2014, le risorse destinate al Fondo Produttività aumenteranno del due per cento.

Restano, in ogni caso, inaccettabili le scelte in materia di blocco contrattuale, assegni di funzione, promozioni e risorse destinate alle inutili pattuglie miste coi militari (per i dettagli rinviamo all’analisi del nostro Ufficio Studi, pubblicata integralmente sul sito nazionale SAP).

Per questo, vigiliamo e restiamo mobilitati. Senza sconti per nessuno. I nodi stanno per venire al pettine. Orgogliosi di essere SAP!

RICORSI GRATUITI per gli iscritti SAP

Con la serietà che da sempre ci contraddistingue, facciamo il punto sui ricorsi portati avanti dal SAP da tempo e non, come molti, in queste settimane di ottobre… Ricorsi che, vogliamo rammentarlo, non nascondono sorprese, sono sempre gratuiti e soprattutto senza spese di soccombenza!

RICORSO PENSIONI

E’ stato presentato nel 2009 al TAR Lazio Sez. I ter R.G.. Depositata istanza di fissazione dell’udienza nel 2011. Ad oggi l’udienza non è stata fissata, per cui abbiamo depositato un’ulteriore istanza di prelievo. Mira a sollevare questione di legittimità costituzionale.

RICORSO TETTO RETRIBUTIVO

Il ricorso è stato depositato: xxxx e altri c/ Ministero dell’Interno TAR Lazio R.G.. Iscritto a ruolo nel luglio 2013. E’ un ricorso che mira a sollevare questione di legittimità costituzionale e, pertanto, in caso di accoglimento avrà efficacia erga omnes.

RICORSO OPERA PREVIDENZA

Il ricorso non è fondato, come illustrato nel parere pro-veritate presente nell’area riservata del nostro sito internet.

RICORSO PER IL DIRITTO AL RECUPERO, COME LAVORO STRORDINARIO, DI TUTTE LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NELLE GIORNATE IN CUI ERA PROGRAMMATO IL RIPOSO SETTIMANALE, NEL CASO IN CUI LE STESSE ABBIANO ECCEDUTO LE 36 ORE SETTIMANALI, FERMO RESTANDO IL DIRITTO AL RECUPERO RIPOSO

Il Ddl stabilità 2014 ha reso, tra le altre cose, un’interpretazione autentica della disciplina oggetto del contendere (vedi nostra analisi Ddl stabilità art. 11 ultimo punto su sito nazionale SAP). In particolare, si tratta di un’interpretazione autentica di una norma contenuta in un nostro Accordo sindacale (dPR 170/2007) mirante a risolvere i contenziosi in atto e che, ove passasse, determinerebbe l’impronibilità di tale ricorso.

RICORSO PER I COMMISSARI

Ricorso depositato e iscritto a ruolo: TAR Lazio Sez. I ter R.G.. E’ stato presentato per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento e di missione.

RICORSO ALLIEVI AGENTI EX VFB/VFP

Si tratta di un ricorso per l’accertamento del diritto al miglior trattamento economico e alla copertura previdenziale durante i primi 6 mesi di corso, al pari di ciò che avviene per gli omologhi allievi finanzieri e allievi carabinieri.

Corteo no tav a Roma, straordinario lavoro dei colleghi (lancio agenzia ANSA)

Corteo Roma: SAP, straordinario sforzo Forze di Polizia (ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Ennesima giornata di violenze e scontri causati dai soliti noti, con colleghi feriti. Una situazione intollerabile e il bilancio poteva essere ancora peggiore se il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica e il questore Fulvio Della Rocca non avessero predisposto un adeguato dispositivo".

Lo afferma il segretario del Sap Nicola Tanzi ringraziando "lo straordinario sforzo dei 4.000 appartenenti alle forze di polizia e soprattutto i ragazzi dei Reparti Mobili". "Il nostro livello di attenzione continua a restare alto nei confronti dell'ala violenta del movimento No Tav e del vasto mondo antagonista e anarco-insurrezionalista che rappresentano - conclude - come si e' visto anche oggi, un virus infestante ormai di tutte le principali manifestazioni e cortei". (ANSA). COM-GUI 19 ott 21:31

Emergenza nord Africa, prestazioni lavoro straordinario. Con riferimento ai numerosi e forti interventi del SAP in materia, il Dipartimento ci ha comunicato – con una nota disponibile tra le news del nostro sito – che sono finalmente state attivate le procedure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di novembre e dicembre 2012 per le esigenze connesse all’emergenza nord Africa.

Assistenza ai disabili, quesito del SAP al Dipartimento

L’aspettativa per assistenza ai disabili, disciplinata dall’art. 42 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) si risolve, come è noto, in un congedo remunerato in misura corrispondente all’ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, che non può superare la durata complessiva di due anni. La Corte Costituzionale, già con le sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, aveva provveduto ad estendere il beneficio in esame, con la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di disabilità grave perché totalmente inabili, nonché, con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile. Successivamente, precisamente con la sentenza la n. 19 del 30 gennaio 2009, la Consulta si è espressa di nuovo su un'altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42 del d. lgs. 151/2001, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. La disposizione censurata – a detta del giudice delle leggi - omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave - viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell’istituto, che consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso. A seguito di tale decisione, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi ed ha recepito gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi in questi anni, per cui il testo oggi in vigore dell'art. 42, comma 5, del dlgs 151/2001, come modificato dal d.lgs.119/2011, individua un rigido ordine gerarchico tra i legittimi beneficiari, non alterabile in base ad una libera scelta della persona disabile:

- il coniuge convivente;

- il padre o la madre anche adottivi;

- uno dei figli conviventi;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Tuttavia, recentemente, il giudice delle leggi ha nuovamente ampliato la sfera dei soggetti che possono beneficiare del congedo in argomento: anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere del congedo straordinario, "in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati" dalla legge, per prendersi cura del disabile. Con la sentenza 203/2013, difatti, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 42 del d. lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità). "La limitazione della sfera soggettiva vigente - osserva la Corte - ricordando che la legge finora non includeva parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario - «può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso". La dichiarazione di illegittimità costituzionale, si sottolinea nella sentenza, "è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adeguata tranquillità sul piano economico". Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave". Alla luce di quanto premesso, il SAP ha chiesto al Dipartimento di indicare se le richieste di concessione del congedo da parte del personale della Polizia di Stato - legittimato per l’effetto delle indicate determinazioni giurisprudenziali – possano trovare positivo accoglimento. Si tratta di un chiarimento importante che interessa molti colleghi e sul quale attendiamo una risposta ministeriale in linea con le aspettative del personale.