Roma, 26 agosto 2013
A carte scoperte
L’Editoriale di Nicola Tanzi
Ancora pochi giorni e vedremo se il Governo – nonostante la complicata situazione politica ed economica – avrà davvero la forza e la volontà di tutelare le Forze di Polizia, come più volte promesso e ribadito anche da autorevoli esponenti della maggioranza. Il 4 settembre incontreremo il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D’Alia. Un incontro che sarà preceduto da una riunione preparatoria. Ci aspettiamo passi in avanti e soprattutto fatti concreti in merito al tetto stipendiale, al blocco contrattuale e alla delega per il Riordino delle carriere. Si tratta di questioni assolutamente urgenti. All’Esecutivo Letta chiediamo, questa volta, di giocare a carte scoperte. L’assegno una tantum, nato con lo scopo di valorizzare la Specificità della professione rispetto ad un tetto stipendiale che ha interessato tutto il pubblico impiego, deve essere integralmente finanziato, altrimenti diventa inutile. Quanto al contratto, non possiamo tollerare un ulteriore anno di blocco perché gli stipendi sono fermi al 2010. Il nostro essere fedeli Servitori dello Stato non deve indulgere nessuno a ritenere che siamo disponibili ad ulteriori penalizzazioni. Tra i Poliziotti il malcontento è fortissimo, stretti come siamo tra una professione che diventa ogni giorno più difficile, una retribuzione che – soprattutto per chi vive nelle grandi città – rende quasi impossibile arrivare alla fine del mese e frequenti attacchi esterni che, spesso, mettono in discussione – in maniera ideologica e non fattuale – il nostro operato. Stiamo vivendo un periodo di grandissimo disagio sociale, non è interesse di nessuno – neppure di questo Governo – alimentare il malcontento in chi veste una divisa. Sono queste le richieste che ribadiremo alla Funzione Pubblica e che, se non troveranno accoglimento, ci costringeranno ad nuova, forte stagione di mobilitazione, protesta e dissenso. Orgogliosi di essere SAP!
Assistenza ai disabili, novità dalla Consulta
L’aspettativa per assistenza ai disabili, disciplinata dall’art. 42 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) si risolve in un congedo remunerato in misura corrispondente all’ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, che non può superare la durata complessiva di due anni.
La Corte Costituzionale, già con le sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, aveva provveduto ad estendere il beneficio in esame, con la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di disabilità grave perché totalmente inabili, nonché, con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile.
Con quest’ultima sentenza, precisamente la n. 19 del 30 gennaio 2009, la Consulta si esprime di nuovo su un'altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42 del d. lgs. 151/2001, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
La disposizione censurata – a detta del giudice delle leggi - omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave - viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell’istituto, che consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso.
A seguito di tale decisione, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi ed ha recepito gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi in questi anni, per cui il testo oggi in vigore dell'art. 42, comma 5, del dlgs 151/2001, come modificato dal d.lgs.119/2011, individua un rigido ordine gerarchico tra i legittimi beneficiari, non alterabile in base ad una libera scelta della persona disabile:
- il coniuge convivente;
- il padre o la madre anche adottivi;
- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Recentemente, il giudice delle leggi ha nuovamente ampliato la sfera dei soggetti che possono beneficiare del congedo in argomento: anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere del congedo straordinario, «in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati» dalla legge, per prendersi cura del disabile. Con la sentenza 203/2013, difatti, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 42 del d. lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità).
«La limitazione della sfera soggettiva vigente» - osserva la Corte, ricordando che la legge finora non includeva parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario - «può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso».
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, si sottolinea nella sentenza, «è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adeguata tranquillità sul piano economico».
Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".
Per il SAP si tratta di una battaglia di civiltà e proseguiremo con tutti i nostri mezzi per garantire al personale il rispetto dei propri diritti!
No Tav, minacce al nostro avvocato
Il SAP ha espresso solidarietà e vicinanza all’avvocato torinese Pierfranco Bertolino che, con grande professionalità e successo, ci rappresenta nel processo contro i No Tav violenti. Prima una lettera di minacce con proiettili, poi la violazione della propria casella di posta elettronica. Digos e Polizia Postale stanno lavorando per assicurare presto alla giustizia i responsabili. Una cosa è sicura. La nostra battaglia in difesa dei colleghi prosegue e va avanti con maggiore forza!
Leggi l'articolo del Corriere della Sera