Roma, 27 aprile 2009

Il SAP non esclude la mobilitazione

La sicurezza non si fa a costo zero!

Siamo pronti anche ad azioni eclatanti pur di vedere riconosciuti i nostri diritti. Lo abbiamo detto attraverso le colonne del Corriere della Sera nei giorni scorsi e lo ribadiamo con forza. La nostra pazienza, e quella dei poliziotti italiani, ha un limite. Da quattro mesi gli straordinari non sono pagati, non ci sono soldi per le missioni e non dimentichiamo mai i cronici ritardi legati alla corresponsione delle indennità della Stradale, della Polfer e della Postale. Rammentiamo inoltre che ogni giorno di ritardo nell’avvio della previdenza complementare costa al personale moltissimo, soprattutto ai più giovani. La sicurezza non si fa con le chiacchiere e, soprattutto, non si fa a costo zero. Tutto costa e anche la sicurezza ha il suo prezzo. Qui non sono in discussione le risorse per il nuovo Contratto – che pure devono ancora essere quantificate almeno per quel che riguarda la Specificità – o l’avvio del Riordino delle Carriere (anche in questo caso stiamo aspettando che il Governo tenga fede al proprio impegno di presentare un disegno di legge delega). Qui stiamo parlando di quotidianità e concretezza, di colleghi che sono stati impiegati per l’emergenza rifiuti in Campania, per il terremoto in Abruzzo, che andranno al prossimo G8 (La Maddalena o L’Aquila poco cambia) e che ogni giorno mettono a disposizione la loro professionalità e la loro competenza con sacrificio e abnegazione.

Noi non ci stiamo, potremmo dire parafrasando le parole dell’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro!

Abbiamo fatto un giuramento, portiamo una divisa, siamo la POLIZIA DI STATO e continueremo ad operare sempre e comunque. Ma questo status non deve diventare la scusa per offendere la nostra dignità. Per non corrispondere almeno quel che ci è dovuto.

Alle nostre spalle non ci sono sindacati confederali o non confederali. I nostri ex dirigenti che sono stati eletti in Parlamento stanno dando il loro contributo, ma con un percorso distinto dal nostro, da quello cioè di un sindacato che non ha padroni, non ha confederazioni che eterodirigono, non ha politici che gli dicono che cosa fare. La nostra forza siete solo voi. La nostra forza è rappresentata soltanto dagli iscritti. Non siamo legati e non saremo mai legati ad alcun carro politico. Se necessario, torneremo a manifestare anche contro questo Governo. Come abbiamo fatto già in passato. Questa è la libertà di chiamarsi SAP, cioè SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA.

E lo slogan che abbiamo scelto per il nostro Congresso nazionale di Rimini, in programma dal 4 al 6 maggio prossimi, è l’espressione più piena di ciò che siamo…

Orgogliosi di essere SAP!

Senato: convertito in legge il decreto sicurezza

 

E’ stato definitivamente approvato dal Senato il 22 aprile il disegno di legge di conversione del decreto cosiddetto "antistupri" che, tra l’altro, ha rafforzato le misure contro la violenza sessuale, e introdotto il reato di stalking. Dal provvedimento, sono state eliminate, anche grazie alle sollecitazioni del SAP, le norme che consentivano l'istituzione delle ronde. Espunto pure l'allungamento dei tempi, fino a sei mesi, del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione. Per quel che riguarda l’articolo 6, confermate le assunzioni di personale che a questo punto dovrebbero essere concretamente e rapidamente avviate. Confermato anche l’incremento da 100 a 150 milioni di euro delle risorse destinate alle "urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico". Vedremo adesso in che termini e in che modi queste risorse saranno distribuite.

Focus sulla legge

Le nuove norme introdotte stabiliscono l'inasprimento delle disposizioni contro la violenza sessuale, modificando il codice penale in modo da rendere applicabile la pena dell'ergastolo nel caso in cui dalla commissione dei reati derivi la morte della vittima. E' poi introdotta come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori. Diventa obbligatorio il carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo. Prevista, poi, l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo, consentendo, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo. Per questi reati è vietata l'applicazione di benefìci quali permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia, ed è esteso il gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni. Viene introdotto il nuovo reato di "atti persecutori", che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d'ufficio). Il provvedimento prevede anche l'introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale, riconoscendo la possibilità che la vittima, prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire l'autore della condotta. Ampliata anche la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, ed istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica. 

L’articolo 6 definitivo

(Piano straordinario di controllo del territorio)

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3, 4,5, 6, 6-bis soppressi

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Polizia Stradale

Il SAP ha nuovamente interessato sia la Direzione Centrale della Polizia Stradale sia il Dipartimento, circa lo stato delle trattative per risolvere l’annoso problema della disomogeneità delle coperture assicurative del personale della Polizia Stradale impegnato in servizio nel tratto convenzionato con l’Anas, quindi senza pedaggio autostradale, rispetto a quello operante nelle tratte di pertinenza di altre società autostradali nel resto del paese. Per tale motivo il SAP ha richiesto un nuovo incontro, anche per discutere sulla disparità applicative per la corresponsione dell’indennità di trasferta per i servizi di autovelox.

Tutela legale

Alla battaglia per le garanzie funzionali, che il Sap e la Consulta Sicurezza stanno portando avanti in tutte le sedi, si affianca quella per la tutela legale, visto che il meccanismo – come è noto – non sempre funziona come dovrebbe e in molti casi l’operatore, anche se assolto nell’ambito di un procedimento penale, rischia di pagare un conto molto salato. Da tutti i punti di vista. E’ il caso di un nostro collega in servizio in Sardegna che, una volta assolto, ha presentato istanza di tutela legale ex art. 18 del d.l. 67/97, convertito in l. 135/97. L’istanza è stata ovviamente accolta dal Dipartimento che però ha riferito al dipendente di dover investire della questione l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, competente per provincia, al fine di acquisire il parere in relazione alla notula redatta dal legale di fiducia dell’operatore. Si badi che l’istanza di tutela legale a cui ci riferiamo era già corredata di un parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territoriale. Ebbene, ciò nonostante l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto "sproporzionato" l’onorario dell’avvocato che il nostro collega ha dovuto pagare, autorizzando un rimborso pari neppure alla metà della somma prevista. Di questo problema, che fa da esempio per tanti casi simili, abbiamo subito interessato il Dipartimento. Confidando in una rapida e soprattutto intelligente soluzione. Perché a rimetterci non possono essere sempre le donne e gli uomini della Polizia!