Roma, 17 dicembre 2007
Porte chiuse dal Governo!
Giuliano Amato ha declinato la richiesta che i Sindacati di Polizia gli avevano inoltrato per incontrarlo. Dopo il saluto all’atto dell’insediamento al Viminale, il Professore di diritto costituzionale, già Presidente del Consiglio, non vuole vedere la faccia dei rappresentanti della Polizia. Ha delegato per questo il Vice Ministro Minniti che noi del SAP avremmo preferito al suo posto. L’esponente DS/PDè, infatti, uno dei maggiori esperti del settore, ma nel Gabinetto Prodi il suo partito lo ha sacrificato ad essere il portavoce del Viminale. Poco o quasi di più. Nulla di irriverente, naturalmente. Ma, a nostro giudizio, una classe politica non si inventa. E per chi come il SAP ha impostato una piattaforma per conquistare alcuni diritti fondamentali dei poliziotti, avere Minniti a capo del Viminale avrebbe certamente facilitato il compito. Con i limiti di cui si è detto e con l’evoluzione del sistema politico in atto, il 18 dicembre al Viminale, incontreremo il rappresentante politico delegato da Amato. Potrà volare molto più in alto Giuliano Amato, assistente di Lelio Basso che insieme a Costantino Mortati scrisse il fondamentale art. 3 della Costituzione, ma la partecipazione dei lavoratori al processo politico di una democrazia fondata sul lavoro deve poter essere concretamente esercitata.
Ma questo atteggiamento peserà sulla testa del Ministro dell’Interno.
Un incontro, quello in Agenda, che il SAP- e per la verità tutti i Sindacati di polizia - hanno fortemente sollecitato e auspicato. Siamo d’accordo che in Italia non abbiamo la sensibilità che in Francia, a seguito di una manifestazione della Polizia nazionale, portò nella stessa giornata il Ministro Sarkozy a ricevere le rappresentanze sindacali. Tuttavia, dopole manifestazioni di Milano e Roma del primo dicembre, che hanno visto scendere in piazza migliaia e migliaia di appartenenti alle Forze di Polizia, questo appuntamento doveva comparire da solo nell’Agenda del Ministro.
Di sicuro non vogliamoostacolarlo nell’allenamento per assumere la direzione di un Governo tecnico all’inizio del prossimo anno.
Ma vogliamo ripetere che questo atteggiamento di chiusura è emblematico di una cultura politica avversa alle Forze di Polizia.
L’ordine del giorno dell’importantissimo incontro del 18 dicembre è disponibile sul nostro sito internet. Tra i temi oggetto della discussione, anche la questione degli impiegati civili. Il Sap chiederà di giocare a carte scoperte, soprattutto per quel che concerne il loro impiego. Per altro, proprio il 18 dicembre si terrà un volantinaggio di Cgil, Cisl e Uil davanti a Questure e Prefetture. E’ utile ricordare che i "civili" hanno già manifestato il 10 dicembre e dalle piazze si è levato forte il grido: "Fuori anche i cinquantenni dagli uffici!".
Una situazione preoccupante.
Per il SAP, i civili che hanno assunto posizioni di carriera incompatibili con la loro funzione ausiliaria, devono tornare nelle Prefetture.
Oltre alle problematiche connesse alla cosiddetta attuazione dell’art. 36 della Legge 121/81, con il Vice Ministro si discuterà anche delle questioni inerenti la mancata razionalizzazione nell’organizzazione degli Uffici Territoriali (chiusura Direzioni Interregionali e contestuale varo di nuovi Uffici con competenze similari). Un tema che sta a cuore al SAP che da sempre ha sostenuto l’inutilità della soppressione delle Direzioni e che ora chiede garanzie per il personale.
L’ordine del giorno è fitto di argomenti "caldissimi", come gli aspetti relativi all’inserimento di alcune migliaia di marescialli provenienti dalle Forze Armate nei Ruoli della Polizia di Stato.
Ancora, sul tappeto le tematiche legate alla Finanziaria e ai vincoli nelle spese di bilancio, al welfare e al nodo pensioni, alle procedure di spesa e di assegnazione degli appalti nella nostra Amministrazione, alle problematiche relative alle Specialità della Polizia.
Tante carne al fuoco, insomma.
La speranza è che non si concluda tutto con generiche promesse e dichiarazioni di intenti. Perché il personale di Polizia ha ampliamente dimostrato di sapersi mobilitare e il SAP, da tre anni a questa parte, ha dato prova concreta di una capacità di protesta, con decine di migliaia di operatori in piazza nel 2005, nel 2006 e quest’anno, senza precedenti.
Non spegneremo i motori delle nostre rivendicazioni anche con la Legge Finanziaria in via di approvazione.
Legge Finanziaria 2008, verso l’approvazione
Siamo al rush finale per l’approvazione della Legge Finanziaria e per le Forze dell’Ordine, purtroppo, non si intravede nulla di buono. Anche questo sarà oggetto dell’incontro del 18 dicembre col Vice Ministro Minniti. Il disegno di legge di bilancio 2008 si divide in tre parti, tre maxi emendamenti "non emendabili" sui quali il Governo chiede la fiducia alla Camera per poi, nella settimana che precede Natale, ottenere il via libera definitivo dal Senato. Le novità non sono positive. Uno dei tre maxi emendamenti prevede che per il potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico siano destinati 190 milioni di euro nel 2008, di cui 30 ai vigili del fuoco. Qualcosa in più rispetto al "nulla" delle settimane scorse, ma risorse assolutamente insoddisfacenti per le Forze dell’Ordine. Per altro, in Commissione Bilancio, il cosiddetto fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico nonché per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, era stato inizialmente dotato di un appostamento di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel maxiemendamento, invece, il fondo ha ora una dotazione di 190 milioni di euro. Nessuna risorsa aggiuntiva per il Contratto 2006-2007, così come avevamo chiesto. Previsti appostamenti, non significativi, per il biennio 2008-2009. Senza contare poi la questione delle assunzioni, dell’ingresso dei marescialli. Siamo alla commedia dell’assurdo. Pubblichiamo alcuni commi di nostro interesse dei maxiemendamenti che costruiranno il corpus della Finanziaria.
Art. 2. (…)
92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma
430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di
pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono
soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31
dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella
qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario,
riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito
l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo l, comma
433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1o aprile
1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni
di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo
di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli
effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti
in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita,
collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della
nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma
3-bis. della legge 1o aprile 1981, n. 121.
94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.
95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti:
"e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e";
e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B";
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B." sono sostituite dalle seguenti:
"e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.";
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: \`di livello B'».
96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.103. A valere sulle risorse del Fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
104. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 102 a 104.
105. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
Art. 3. (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali).
80. In coerenza con i processi di razionalizzazione
amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle
ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono,
sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione
integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione,
all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme
contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il
ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
81. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al
comma 80 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il
limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per
l'anno finanziario 2007.
82. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica
delle presenze.
83. Le disposizioni di cui ai commi 80 e 81 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 133.
88. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1o febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.97. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88.
123. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
124. Gli accordi di cui al comma 123 definiscono modalità e
criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
125. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 123,
possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di
marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di
esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze,
prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono definiti gli
aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale
interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica.130. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi
intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico
impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il
biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081
milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il
personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefìci
stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.
131. In aggiunta a quanto previsto al comma 130, per il personale docente del
comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle
organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno
2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo
sviluppo professionale della carriera docente.
132. Per le finalità indicate al comma 130, le risorse previste dall'articolo 1,
comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per
il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e
a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. 133. In aggiunta a quanto previsto dal comma 132 sono
stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni
svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con
riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa
nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per
l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo
n. 195 del 1995. 143. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
Polfer, incontro al Dipartimento
La giornata del 18 dicembre si annuncia importante anche per un altro incontro, convocato dal Dipartimento su richiesta del SAP. Nel pomeriggio si discuterà infatti delle "specifiche" relative alla recente Convenzione stipulata tra il Ministero e Ferrovie con riferimento all’impiego e alle indennità della Specialità della Polfer. Il SAP ha da subito contestato il modus operandi che ha portato alla stipula dell’Accordo, del quale non sono stati informati i sindacati. E, al di là del positivo incremento di alcune indennità, resta il nodo dell’applicabilità della Convenzione da parte dei Compartimenti Polfer: le scorte notturne sui treni a lunga percorrenza, infatti, determinano turni di servizio non in linea con l’Accordo Nazionale Quadro e, in alcuni uffici, la carenza di personale crea problemi concreti per lo svolgimento dei servizi. Vedremo quali risposte ci darà il Ministero.
Il SAP su YouTube
Da alcuni giorni, gli iscritti e i colleghi che a migliaia visitano quotidianamente il sito internet del Sap nazionale (www.sap-nazionale.org), avranno notato la presenza di alcuni video – dalla manifestazione di Milano alle presenze del sindacato autonomo sui Tg – che è possibile guardare con la tecnologia streaming attraverso il noto portale internet YouTube.
Una novità che la Segreteria Generale ha realizzato prendendo spunto, è doveroso puntualizzarlo, dall’ottima idea della Segreteria Provinciale SAP di Milano, che da tempo utilizza la nota piattaforma per vedere video su internet.
I video, che sono "richiamati" dal nostro portale, sono consultabili anche sul canale dedicato al SAP disponibile all’indirizzo web www.youtube.com/sapnazionale e coordinato dal nostro Ufficio stampa.