Roma, 23 aprile 2007

 

Prove di repressione

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano ha condannato il Questore di quel centro per "condotta antisindacale". In una articolata Sentenza, molto ben motivata, il Giudice ha inibito al dott.Innocenti la reiterazione di condotte che ledono i diritti all’informazione e alla rappresentanza dei Poliziotti nella Questura di Bolzano. Con lo stesso provvedimento gli ha ingiunto di pubblicare la Sentenza all’Albo sindacale. La vicenda prendeva le mosse, tra l’altro, dalla pretesa dello stesso Questore di comandare il personale di Polizia con l’Ordinanza di servizio dell’Autorità di pubblica sicurezza, in deroga ai principi e alle vigenti norme in materia di Orari di lavoro, frammischiando le sue prerogative "organizzative" con i diritti del Sindacato. Peraltro, si sosteneva che "l’Ordinanza" di strutturazione dei servizi di Ordine pubblico ex art.37 d.P.R. 782/1985, che è provvedimento amministrativo, avrebbe avuto la forza di far venir meno l’Ordine di Servizio che è atto organizzativo del personale della Polizia di Stato, emanato nel rispetto dei turni stabiliti dall’Accordo Nazionale Quadro. Il Giudice, infine, ha ammesso la compensazione di metà della spese di soccombenza della Questura (e non del SAP, signori della Questura di Bolzano) in relazione alla intrinseca complessità della vicenda. In relazione a ciò, la Questura di Bolzano - come detto - ha diffuso alle Agenzie, una serie di dichiarazioni, secondo cui il SAP sarebbe stato soccombente (sic!) e comunque, preannunciando ricorso in opposizione al Tribunale di Bolzano. La vicenda, nei suoi aspetti più emblematici, pone in rilievo la grave compressione dei diritti sindacali compiuta in alcune Questure della Repubblica. E nella specie a Piacenza e Bolzano. Il fatto assume connotati di assoluta gravità poiché tali comportamenti "repressivi" tendono ad annichilire anni di battaglie del SAP per affermare il riconoscimento di diritti elementari come la "certezza" degli orari di servizio. Questo tentativo di riportare la Polizia agli anni ‘50 non sembra adeguatamente contrastato dai vertici politici del Ministero dell’Interno.

Per questo, su tale punto, c’è da scommettere che la vicenda non finirà a breve anche perché il SAP ha in animo di mettere in campo, al di là del pronunciamento favorevole del Giudice e la condanna del dott. Innocenti, tutti i poteri e i diritti di autotutela. Perché il Ministro dell’Interno e i vertici della Polizia per poter difendere i diritti costituzionalmente previsti dei cittadini, devono contestualmente garantire anche quelli dei loro uomini!! Compreso il diritto a contestare il trattamento di 5 euro di aumento per il prossimo Contratto.

L’Ordinanza è integralmente disponibile nelle ultime pagine del Flash

Convenzione TIM

La Convenzione tra Tim e Ministero dell’Interno sarà presto esecutiva.

Si sta, infatti, ultimando un portale internet per assicurare in via elettronica l’attivazione e la gestione telematica dei contratti individuali e per la consegna delle relative ‘sim card’ .

Si prevede che la Convenzione possa entrare in funzione entro la fine del prossimo mese di maggio.

 

 

Commissione Personale

Nella giornata del 5 aprile si sono riunite le Commissioni ministeriali per il personale dei Ruoli dei Sovrintendenti e degli Assistenti/Agenti. Le relative circolari ministeriali sono integralmente disponibili sul nostro sito www.sap-nazionale.org.

Per quel che riguarda i Sovrintendenti, in particolare, sono state esaminate n. 61 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi nell’ipotesi di mancata compilazione (per tutti confermato il punteggio dell’anno precedente); sono stati approvati i criteri di massima per gli scrutini per merito comparativo e a ruolo aperto, per l’anno 2007, per l’avanzamento del personale appartenente alla qualifica dei Sovrintendenti; sono state vagliate n. 1067 pratiche di Sovrintendenti da scrutinare, per merito comparativo e a ruolo aperto, per l’avanzamento alla qualifica di Sovrintendente Capo (n. 1034 dipendenti giudicati idonei per l’avanzamento, i restanti sono stati esclusi dallo scrutinio).

Per quel che concerne il Ruolo Assistenti/Agenti, segnaliamo tra le tante cose che sono state esaminate n. 172 pratiche per l’attribuzione dei giudizi complessivi nell’ipotesi di mancata compilazione (per tutti confermato il punteggio dello scorso anno); sono stati vagliati n. 31 ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi (di questi, uno dichiarato irricevibile, n. 6 parzialmente accolti, n. 2 parzialmente accolti con rinvio, n. 3 accolti, n. 4 accolti con rinvio e n. 15 respinti); esaminate 48 pratiche di riabilitazione disciplinare (n. 38 con esito favorevole, n. 3 parzialmente accolte e n. 7 con esito contrario).

Polfer e Clc

Presso i Compartimenti Polfer sono in distribuzione – con l’esclusione, purtroppo, del personale appartenente ai ruoli tecnici - le carte di libera circolazione (clc) 2007 che permettono al personale di poter espletare servizio su tutti i treni e di poter viaggiare ‘liberamente’, previa segnalazione al capotreno che, ovviamente, può contare sulla presenza del personale per qualsiasi tipologia di intervento. Non si tratta di un beneficio, come qualcuno intende far credere, ma di una naturale conseguenza del delicato e fondamentale lavoro delle donne e degli uomini della Specialità della Polizia Ferroviaria che, in divisa o in borghese, possono viaggiare sui convogli. Con la limitazione, per altro contestata dal Sap, di dover sempre segnalare a bordo la propria presenza ai ferrovieri. Cosa che, tra l’altro, costringe gli operatori – quando sono impegnati in particolari servizi da svolgere con discrezione – a pagarsi un biglietto. Da alcune settimane però, pare che Trenitalia abbia deciso, soprattutto per i treni intercity ed eurostar, di "monitorare" il personale che, tramite clc, viaggia sui convogli, per avere un quadro di chi abitualmente frequenta certe tratte. In sostanza, a quel che apprendiamo, esisterebbe una direttiva interna riservata che obbliga i capitreno ad una statistica che poi viene elaborata dalla sede centrale della società. Un archivio con tutti i dati dei poliziotti (le tessere clc sono personali, hanno un numero identificativo che corrisponde ad un operatore specifico) e i loro spostamenti? Vogliamo vederci chiaro perché, se le cose stessero in questi termini, saremmo di fronte ad una situazione gravissima. E su questo attendiamo una risposta dal Dipartimento.

Asili nido

E’ stata emanata la circolare ministeriale relativa al rimborso delle rette per gli asili nido per l’anno solare 2007 (1° gennaio – 31 dicembre). Il documento è integralmente disponibile nell’area circolari del nostro sito internet www.sap-nazionale.org. Si ricorda che le spese da rimborsare dovranno riferirsi esclusivamente a quelle sostenute per la frequenza degli asili nido sia pubblici che privati, con l’esclusione di qualsiasi altro onere finanziario accessorio (ad esempio, spese per l’iscrizione all’asilo nido, per il trasporto, per il riscaldamento etc.), e riguarderanno i minori da zero a tre anni. Il diritto al rimborso cessa al compimento del terzo anno di età e, ai fini dei conteggi, va considerata tutta la mensilità in cui cade il compimento del compleanno. Sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i "baby sitting" ed i "punti gioco", mentre non sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza dei centri ricreativi estivi e della scuola pre-materna. Per i minori portatori di handicap grave, il rimborso delle rette avverrà per intero. Le istanze da parte del personale interessato vanno presentate presso i propri uffici entro e non oltre il 31 maggio prossimo.

Vice Sovrintendenti e situazione Concorsi

E’ stato pubblicato il decreto di nomina degli ulteriori 67 vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 1.640 posti da Vice Sovrintendente, indetto con D.M. 21 dicembre 2004. La relativa circolare ministeriale è disponibile sul nostro sito internet www.sap-nazionale.org. Ricordiamo che gli interessati stanno già frequentando, dal 12 marzo, il relativo corso alla Scuola di Spoleto.

Nell’apposita area del nostro sito internet è disponibile l’ultima circolare ministeriale relativa alle procedure concorsuali in atto.

Polizia Postale

Dopo mesi di annunci e mezze promesse da parte del Dipartimento, il SAP chiede che si provveda con urgenza alla corresponsione dell’indennità di specialità della Polizia Postale, che da due anni non viene pagata.

Un’indennità regolata da un accordo di convenzione che Poste Italiane, dal punto di vista economico, onora regolarmente. Le risorse, poi, si perdono nei meandri delle variegate voci di bilancio del Dipartimento…

L’emolumento doveva essere liquidato, per quel che riguarda il 2005, entro il primo semestre 2006. Il Sap in tal senso, ha agli atti una risposta ministeriale.

Liquidazione che per altro, doveva avvenire secondo nuove modalità, sulla scorta della rinnovata convenzione.

Ebbene, a tutt’oggi - nonostante la nostra azione, le nostre richieste, il nostro pressing costante a continuo – nulla si è mosso.

Abbiamo presentato una ulteriore e urgente richiesta al Ministero

Dopodiché, nell’interesse del personale, agiremo nelle sedi competenti!

Reparti Prevenzione Crimine

Si è svolto il 20 aprile un incontro presso il Ministero tra le OO.SS. maggiormente rappresentative e la Direzione Centrale Anticrimine (Direttore dr. Gratteri e dott.ssa Stradiotti) e l’Ufficio per le Relazioni Sindacali (Direttore dr. Pazzanese, dott.ssa Masoni), avente ad oggetto un progetto di riorganizzazione dei Reparti Prevenzione Crimine.

In prima battuta, il dr. Gratteri ha illustrato i principi che devono sorreggere la ristrutturazione dei Reparti Prevenzione Crimine - i quali devono ritenersi un valore aggiunto per il contrasto alla criminalità - individuabili nella necessità di restituire dignità a tali Reparti, recuperare le competenze e favorire il concorso e la condivisione dell’obiettivo da raggiungere.

In tale ottica, le modifiche strutturali riguarderanno:

la razionalizzazione delle risorse, la cui esplicazione si tradurrebbe nella riduzione del numero degli elementi che compongono l’equipaggio (da tre a due), il che permetterebbe l’impiego di 255 squadre al giorno a fronte delle 170 attuali;

la previsione di un’idonea e completa formazione del personale, mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione, seminari di comparto, nonché aggiornamenti in sede;

l’impiego a progetto e la pianificazione delle attività;

trasformazione delle attuali 8 Sezioni in altrettanti Reparti Prevenzione Crimine (che vanno ad aggiungersi ai 10 Reparti operativi ad oggi), nonché eventuale apertura di un RPC a Cosenza composto da 35 unità.

La dott.ssa Stradiotti, nell’illustrare l’esposto progetto, ha auspicato la previsione di una turnazione "in 3^", con il riposo settimanale da fruire preferibilmente la domenica, per il personale in servizio presso i RPC, variazione eventualmente da concordare in sede di lavori del prossimo Accordo Nazionale Quadro.

Il SAP ha ribadito la necessità di chiarire le modalità di pagamento dell’indennità di ordine pubblico ai RPC, anche alla luce della circolare ministeriale del 7.12.2006 che elenca le fattispecie operative che danno diritto al citato compenso.

Il Sindacato Autonomo si Polizia, nel dichiarare condivisibile il principio portante di tale ristrutturazione, individuabile nella necessità di restituire dignità ai Reparti Prevenzione Crimine, si è riservato di far conoscere le proprie valutazioni sulla modifica numerica degli equipaggi e sulla turnazione.

Accordo tra Polizia e Isvap

Gli operatori della Polizia di Stato potranno avere accesso diretto, per motivi di indagine, alla banca dati dei sinistri dei veicoli, che contiene analitiche informazioni relativi ad oltre 33 milioni di incidenti. E’ questo, in sintesi, il senso di un accordo che è stato recentemente siglato dall’Isvap (l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e il Dipartimento. L’obiettivo dichiarato è quello "di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi assicurative". Vedremo, concretamente, cosa prevederà questa intesa.

Il collega Bertozzi "Sportivo dell’anno" a Massa Carrara

Il collega Angelo Bertozzi, in forza alla Polstrada di Massa Carrara, dopo essersi laureato per ben tre volte negli ultimi cinque anni campione europeo di moto d’acqua, ha ricevuto da parte della sua città il meritato e ambito riconoscimento di "Sportivo dell’anno". A Bertozzi e a tutta la Segreteria Sap di Massa Carrara, che con passione segue le imprese sportive di questo campione, i complimenti e le felicitazioni della Segreteria Generale.

 

Il giorno 16.04.2007, ore 11.45, avanti al Giudice del Lavoro, Dr. Lorenzo Puccetti, sono comparsi:

per il ricorrente SAP SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA: il Segretario Provinciale D’Amico Cosimo Avv. Gabbanella

Per il convenuto MINISTERO DELL’INTERNO Avv. Pirrone

I Procuratori delle parti insistono nelle conclusioni già formulate negli atti introduttivi e nelle note autorizzate

Alle ore 11:45 il Giudice si ritira in Camera di consiglio

Alle ore 12:00 viene riapertura l’udienza con la lettera del seguente

TRIBUNALE DI BOLZANO

DECRETO DI REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE

- art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e succ. mod. -

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Puccetti in funzione di Giudice del Lavoro,

letti gli atti e udite le parti e i loro procuratori;

rileva in fatto e diritto quanto segue.

Con ricorso ex art. 28 l. n. 300/70, depositato il 03.03.2007, l’OO.SS. SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, segreteria provinciale di Bolzano, in persona del Segretario Provinciale, ha adito questo Giudice per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Questore di Bolzano di cui in narrativa, ordinare l’immediata cessazione della condotta impugnata e la rimozione degli effetti della medesima, ordinare il riscontro alle legittime richieste sindacali di informazioni con condanna al pagamento delle spese di lite.

Invero deduce l’associazione sindacale ricorrente, in ordine ai contestati comportamenti antisindacali ed in particolare alla violazione degli obblighi di informazione preventivi e successivi, che:

dalla data del suo insediamento (15.09.2007) il Questore ha introdotto variazioni agli orari dei servizio, precedentemente concordati in accordi sindacali periferici anche in parziale deroga all’Accordo Nazionale Quadro (in seguito ANQ) in tema di orari di servizio, senza preventiva informazione sindacale e ciò in palese violazione della previsione di cui all’art. 25 comma 2° lett. a) del d.p.r. n. 164/2002 e che solo in seguito alle proteste sindacali egli ha iniziato talvolta a rispettare gli obblighi di informazione preventiva, mentre in altre circostanze avrebbe eluso la vincolatività della normativa de qua mediante l’arbitrario uso del potere di ordinanza previsto dall’art. 37 del d.p.r. n. 782/1985.

Preliminarmente allo svolgimento della riunione trimestrale di cui all’art. 25 comma 5° del d.p.r. n.- 164/2002 prevista per il giorno 17.11.2006, con lettera d.d. 10.11.2006 il SAP domandava di ottenere i dati relativi ai cambi turno disposti dal mese di settembre 2006, richiesta che rimaneva inevasa, in violazione dell’art. 4 dell’ANQ, salvo per quanto concerne le informazioni relative ai cambi turno richiesti volontariamente dal personale.

Con la lettera d.d. 06.12.2006 il SAP domandava di ottenere in via permanente, ai sensi dell’art. 7 comma 6° ANQ, i dati relativi ai predetti cambi turno, richiesta che rimaneva senza riscontro.

Con lettera d.d. 29.01.2007 il SAP domandava di ottenere, ai sensi dell’art. 4 ANQ, copia della programmazione settimanale della reperibilità, tanto patrizia che ex lege (art. 64 della l. n. 121/1981) richiesta che rimaneva senza riscontro.

Con lettera d.d. 10.01.2007 il Questore domandava al SAP (ed al SIULP) di procedere alla designazione di un membro della commissione di disciplina, venendo poi a conoscenza che già il 13.01.2007 si era svolta la prima riunione del Consiglio, nel frattempo costituto con rappresentati di organizzazioni sindacali (U.I.L.P.S. e S.I.L.P.) non aventi la maggior rappresentatività in sede locale.

Deduce ancora la ricorrente in relazione al marcato degrado delle condizioni di lavoro del personale della Questura di Bolzano che:

prima della riunione del 10.11.2006 con le OO.SS, all’esito della quale era stata sottoscritta l’intesa sulla reperibilità patrizia per la durata di un trimestre, era frequente l’impiego di personale in regime di reperibilità senza alcuna motivazione, in violazione dell’art. 64 l. n. 121/1981, in ordine alle esigenze da fronteggiare

inizialmente venivano impiegati quali Dirigenti per servizi di O.P. soggetti quali i sostituti commissari di P.S. che non rivestono la qualifica di ufficiali di P.S., i quali dovevano altresì svolgere funzioni proprie del Primo Dirigente quali quelle di Capo di Gabinetto.

Vari dipendenti sono stati costretti nella medesima settimana, in violazione dell’art. 7 comma 6° del ANQ, a due cambi di turno disposti d’ufficio; si è poi verificato, in violazione dell’art. 14 ANQ, l’impiego del personale in turni di reperibilità in giornate che precedono o seguono il riposo settimanale ovvero l’impiego di personale in turni di reperibilità per due giorni consecutivi.

E’ stata accertata la violazione della normativa in materia di recupero del riposo settimanale: si sono avute situazioni, poi sanate, nelle quali personale è stato impiegato fino alle ore 02.00 in giornate nelle quali godeva di riposo settimanale.

Il personale del ruolo ispettori viene impiegato con funzioni di semplice capo pattuglia delle volanti, in difformità della disciplina sulle funzioni di cui al Dlgs. N. 197/1995, mentre l’attività di coordinamento viene relegata al termine del turno con violazione altresì delle norme sullo straordinario programmato.

Vengono adottati orari di servizio per il controllo del territorio difformi da quelli previsti dall’A.N.Q. (es. 21.00/03.00, 22-00/04.00; 20.00/02.00, 04.00/10.00) mediante l’arbitrario utilizzo di ordinanze di O.P. ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 782/1985.

Personale impiegato di O.P. allo stadio Druso di Bolzano in data 28.01.2007 è stato utilizzato, al termine del servizio fino all’esaurimento delle 6 ore giornaliere di servizio, in operazioni di controllo del territorio.

Con circolare, il Questore aveva disposto che il personale dovesse fruire delle ferie residue del 2006 entro il 30 giugno 2007; fatta rilevare dalle OO.SS. la violazione dell’art. 18 del d.p.r. n. 164/2002 la circolare è stata ritirata.

Il Questore ha emanato una serie di provvedimenti di mobilità interna del personale in palese contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990 in quanto privi di adeguata motivazione.

Si è costituita la resistente che ha insistito per sentir rigettare il ricorso.

Quanto alle doglianze sub. 1), ha eccepito che le relazioni sindacali sono state condotte nel pieno rispetto dell’ANQ e che diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, come anche ammesso dal rappresentante S.I.U.L.P. alla riunione del 10.11.2006, non erano stati conclusi a livello locale formali accordi decentrati derogativi dell’ANQ. Quanto alla violazione degli obblighi di informazione preventiva ne ha eccepito l’infondatezza per genericità e per difetto di attualità.

Quanto alle doglianze sub. 2), 3) e 4) ha eccepito che la documentazione relativa ai cambi turno e alla reperibilità era stata messa a disposizione del SAP presso l’ufficio servizio senza che l’O.S. ricorrente ne prendesse visione.

In merito poi al punto 5) del ricorso, ha evidenziato che il SAP aveva comunicato di non aver intenzione di delegare un proprio rappresentante, per poi procedere alla sua designazione solo in data 13.01.2006 alle ore 08.35, vale a dire 25 minuti dopo l’inizio della riunione del consiglio di disciplina.

Quanto ai comportamenti sub. lett. dalla A) alla I) del ricorso, parte convenuta, eccepiva l’inammissibilità delle censure sindacali, per difetto di titolarità dal lato attivo dei pretesi diritti lesi, trattandosi esclusivamente di diritti individuali dei lavoratori nonché per insussistenza e comunque per carenza del requisito dell’attualità della condotta.

Questioni preliminari.

Sembra necessario precisare che l’orientamento tradizionale si è espresso nel senso che il requisito dell’attualità della condotta contra legem deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche quanto meno fino al momento della decisione. Tale tesi è stata poi temperata nel senso di assegnare rilevanza – in relazione alla permanenza degli effetti lesivi nonché avuto riguardo all’incertezza circa il verificarsi o meno delle condotte dedotte – alla loro legittimità o alla loro prevedibile reiterazione.

Si vedano i seguenti arresti di legittimità e di merito:

"Il procedimento per condotta antisindacale può essere esperito in difetto del presupposto dell’attualità della condotta sola nelle ipotesi in cui il comportamento sia già esaurito ma se ne tema la continuazione o la reiterazione, ovvero quando alla stregua di una valutazione globale tale comportamento risulti idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo" (Pretura Cosenza, 12 maggio 1999 Siulp c. Min. int, Giust. Civ. 1999, I, 2543).

"Il requisito dell’attualità della condotta antisindacale, quale presupposto necessario per l’esperibilità dell’azione ex art. 28, l. 20 maggio 1970 n. 300, non è precluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, essendo necessaria l’attualità degli effetti della condotta" (Cassazione civile sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5422 Min. int. c, Federaz. Reg. lav. funzione pubbl. Cgil Lazio e Roma Giust. Civ. 1999, I, 512).

" Requisito necessario della speciale azione di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. 20 maggio 1970 n, 300 è l’attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti" (Pretura Napoli, 15 marzo 1996 Fabi e altro c. Banco Napoli Notiziario giur. Lav. 1996, 16 Mass, giur. Lav. 1996, 297).

"Anche se il perdurare dei comportamento antisindacale del datore dei lavoro o, almeno l’attualità dei suoi effetti lesivi, sono in generale condizione di esperibilità dell’azione ex art. 28 st. lav., tale azione deve essere ritenuta ammissibile anche nel caso in cui la condotta antisindacale denunciata, pur essendo esaurita, si riveli, per la sua frequente reiterazione, di natura non meramente episodica ma idonea a ripetersi producendo conseguenze negative per la libertà o l’attività sindacale " (Pretura Roma, 9 luglio 1994 Uil Tucs e altro C. Ist. Vig. Urbe Riv. Giur. Lav. 1995, II, 64).

Orbene, nei limiti di una sommaria cognitio propria del procedimento de quo, giacchè la cognizione piena non può che eventualmente inerire al giudizio di opposizione di cui al terzo comma dell’art. 28, tutti i comportamenti sub sudice o sono negati o se ne assume la legittimità e ne è quindi prevedibile la reiterabilità e, comunque, sulla rispondenza a diritto oggettivo del comportamento datoriale sussiste attuale giuridica incertezza e il correlato interesse del sindacato allo scrutinio relativo.

Del resto il tardivo coinvolgimento del sindacato, determina solo il venir meno della condotta antisindacale fino ad allora serbata dal datore di lavoro, non provocando di per sé la rimozione degli effetti che tale contegno antisindacale ha già prodotto. Del resto ammettendo la possibilità di sanare successivamente alla violazione l’inottemperanza agli obblighi di informazione, significherebbe prestare il fianco ad una facile elusione della disciplina, in quanto consentirebbe all’Amministrazione di posticipare a proprio piacimento il momento in cui coinvolgere le OO.SS., compromettendo le libertà sindacali di partecipazione.

Tanto premesso pare, dunque, sussistere il requisito della attualità.

Si veda, invero, l’ulteriore seguente arresto:

" La sussistenza del presupposto necessario per l’esperibilità del procedimento previsto dall’art. 28 l.n. 300/1970, che attiene all’attualità della condotta antisindacale (o quanto meno dei suoi effetti )non esclusa dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale" (Cassazione civile, sez. lav., 2 settembre 1996, n. 8032 SOC Sogil c. Fenasalc Cisal Crient. giur. lav. 1996, 790 Lavoro nella giur. (II) 1997, 250).

In relazione agli episodi enumerati alle lettere da a) a f) del ricorso l’eccezione di inammissibilità proposta da parte convenuta è fondata. Le lesioni censurate da parte ricorrente non rientrano nemmeno in astratto nel novero delle libertà sindacali, essendo i diritti asseritamene lesi riconducibili, escluso altresì il carattere plurioffensivo delle stesse, esclusivamente al patrimonio giuridico individuale dei singoli lavoratori. In relazione alla movimentazione interva del personale di cui alla lett. i) la censura relativa all’eventuale difetto di motivazione non puo’ essere eccepita dal sindacato, mentre non è contestato l’ulteriore profilo in astratto attinente alla libertà sindacale dell’eventuale violazione dell’obbligo di informazione successivo ex art. 25 comma 4° lett. d) del d.p.r. n. 164/2002.

Merito

L’accordo sindacale relativo al personale non dirigente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, compresa la Polizia di Stato, recepito con il d.p.r. n. 164/2002, nel disciplinare le relazioni sindacali, impone all’Amministrazione determinati obblighi. Nella presente controversia vengono in rilievo quello di informazione preventiva e quello di trasmissione alle OO.SS. della relativa documentazione.

L’art. 25 comma 2° prevede, per quanto riguarda l’informazione preventiva a livello periferico, che:

" L’informazione preventiva è fornita da ciascun’amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito dal presente decreto la documentazione necessaria relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

La programmazione dei turni di reperibilità.

Il successivo art. 28 comma 2° dispone che:

" Nell’ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto – senza alcuna natura negoziale – sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità.

L’ ANQ nella regolamentazione dei turni di reperibilità ribadisce, specificandone la portata in modo più dettagliato ed analitico, sia il dovere di informazione preventiva, che l’obbligo di confronto e verifica trimestrale.

Tali obblighi, tra loro correlati, sono evidentemente deputati ad attribuire al sindacato – in via preventiva attraverso l’informazione e, in via successiva, mediante la verifica sulle modalità di attuazione – un dovere di interlocuzione sul potere riconosciuto al Questore, allo scopo di tutelare gli interessi dei lavoratori in tale ambito. Ed invero, tali obblighi sono previsti per contemperare una serie di interessi giuridicamente rilevanti al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Il mancato assolvimento di questi, pregiudica le prerogative sindacali, configurandosi come comportamento sanzionabile ai sensi dell’ art. 28 l. n. 300/1970.

Il legislatore, infatti, nel definire la condotta sindacale come qualsiasi " comportamento diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale " ne fornisce una nozione non analitica bensì teleologica, essendo il comportamento datoriale sanzionabile in funzione della sua potenziale idoneità a ledere gli interessi sindacali protetti.

Superato il passato contrasto giurisprudenziale, è ormai pacifico che l’antisindacalità della condotta rileva in re ipsa , non occorrendo alcun’indagine sull’elemento soggettivo ( ex multis Cass. n. 7374/2004); sul punto si è anche pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite ( sent. n. 5295 del 12.6.1997) affermando che " ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell’imprenditore".

Il comportamento tenuto dalla Questura di Bolzano integra un’ipotesi di condotta antisindacale, perché ha pregiudicato i diritti del sindacato all’informazione preventiva con riferimento alla comunicazione delle variazioni degli orari di servizio, alla comunicazione relativa ai cambi turno, alla comunicazione relativa alla reperibilità ( pattizia ex lege).

Il diritto all’informazione e alla consultazione, preventiva o successiva, allorquando sia previsto specificamente ex lege o ex contractu, costituisce uno strumento di protezione dell’azione sindacale; pertanto la sua violazione, in conseguenza di un comportamento omissivo del datore di lavoro, si traduce in una causa di oggettivo impedimento per il sindacato di svolgere il suo ruolo istituzionale di controparte contrattuale (cfr. Cass. n. 7706/2004).

Il mancato rispetto del ruolo del sindacato in sede informativa costituisce certamente condotta antisindacale in quanto ne mette in discussione la credibilità e l’immagine, vanificandone l’azione agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati.

Sotto tale aspetto, la Suprema Corte ha ritenuto integrati gli estremi della condotta antisindacale avendo un dirigente della Polizia di Stato disposto i turni di lavoro straordinario senza alcuna previa consultazione delle OO.SS., così come prescritto dalla contrattazione collettiva. In una recente pronunzia la Suprema Corte ha qualificato come comportamento lesivo delle prerogative del sindacato di polizia e come tale sanzionabile ai sensi dell’art. 28 della l. n. 300/1970, il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di informazione e di confronto a cadenza trimestrale, in quanto tali omissioni sono ostative all’effettivo esercizio dell’attività sindacale concernente la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità (cfr. Cass. n. 16976/2003).

D’altronde, il procedimento di confronto, previsto dall’art. 28, è strettamente collegato all’informativa preventiva di cui all’art. 25; in mancanza di questa, il procedimento di verifica non è evidentemente attivabile, in quanto la parte sindacale non ha a disposizione la piattaforma conoscitiva necessaria per poter validamente interloquire sugli orari di servizio, sui cambi turni disposti d’ufficio e sulla reperibilità. Del resto dello stesso tenore letterale dell’art. 25 del dpr 164/2002 è evidente che l’informazione preventiva è garantita "inviando con un congruo anticipo… la documentazione necessaria", per questo la stessa amministrazione è tenuta a predisporre le relative copie documentali (carta, nastro, supporto informatico ecc), mettendole a disposizione delle oo.ss.. Nello stesso senso stabilisce l’art. 14 comma 3° dell’ANQ in relazione alla reperibilità. Del resto, che la documentazione in questione non sia stata predisposta in copia asportabile e conservabile o inviata al S.A.P. si evince anche dalle informazioni assunte dal Segretario Provinciale del L.I.S.I.P.O. Bonaldo Walter; egli ha anche ricordato come precedentemente l’Amministrazione ponesse a disposizione delle OO.SS. la documentazione già in copia fotostatica relativa agli oggetti da trattare in sede di esame trimestrale. Fornita dal ricorrente, la prova del fatto costitutivo rappresentato dall’aver contestato la mancanza di informazione preventiva in relazione alla variazione degli orari di servizio (doc 1, 8 ricorrente), ai cambi turno disposti (cfr. doc. 4, 6 ricorrente), alla reperibilità ex lege (cfr. doc. 3,22 ricorrente), l’amministrazione non ha fornito prova del fatto estintivo rappresentativo dall’avvenuta previa informazione sulle modifiche degli orari di servizio e dalla consegna al S.A.P. di copia documentale dei dati richiesti (salvo per quanto concerne le informazioni relative ai cambi turno richiesti volontariamente dal personale). Solo a partire dal mese di novembre 2006 (cfr. doc. 20 convenuta) l’informazione preventiva e il successivo esame è stata svolta regolarmente, come peraltro ammesso dallo stesso Segretario Provinciale del S.A.P. Cosimo D’Amico; mentre l’Amministrazione non ha ancora fornito i dati relativi alla reperibilità e ai cambi turno. Circa il carattere dell’attualità della presente condotta valga quanto già detto al punto sub. 1); in particolare il presidio della sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. assicura per il futuro che l’Amministrazione si asterrà, dall’omettere di violare i propri doveri di informazione preventiva. Per quanto riguarda l’asserito abuso da parte del Questore del potere di ordinanza di cui all’art. 37 del d.p.r. n. 782/1985, è pacifico che l’utilizzo di tale istituto, individuando orari di servizio difformi da quelli previsti a livello normativo o negoziale, non può prestarsi quale strumento di elusione degli obblighi di informazione preventiva dovuti dall’Amministrazione alle OO.AA.. In altri termini non è sufficiente il mero richiamo a generiche esigenze di tutela dell’O.P. per evitare l’osservanza degli obblighi di informazione preventiva e successiva sulle variazioni degli orari si servizio, potendo il Giudice sindacare, sotto il profilo della violazione della libertà sindacale, la legittimità dell’atto in relazione al contenuto sostanziale dello stesso. In tal senso pienamente esplicativo è il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno dd. 07.12.2006 (cfr. doc,. 32 ricorrente); l’utilizzo dell’istituto in questione è da ritenere quindi conforme alle finalità per la tutela delle quali è stato pensato, solo quando sia applicato per fronteggiare esigenze straordinarie, non contrastabili attraverso l’impiego del quotidiano servizio di istituto. Tanto premesso, avendo il S.A.P. omesso di produrre o di domandare l’acquisizione delle ordinanze di O.P. adottate dal Questore di Bolzano in contesto di asserita normale attività di controllo del territorio, è precluso ogni sindacato giudiziale, sotto l’aspetto della violazione degli obblighi di informazione preventiva, sulla legittimità "sostanziale" di tali provvedimenti. A tal fine nemmeno può essere valorizzato il do. n. 13 di parte ricorrente, il quale, diversamente da quanto sostenuto, non rappresenta un’ordinanza di O.P. del Questore, ma parte di uno cambio di note fra Amministrazione e Sindacato avente ad oggetto fra l’altro anche un servizio di O.P. (20.00-02.00) in occasione di concerto presso il "Kubo" di Bolzano, in relazione al quale la censura sindacale sembra riguardare soprattutto l’illecita collocazione a riposo settimanale del personale impiegato nello stesso giorno di conclusione del servizio nonché l’indennità di O.P.. Alle stesse conclusioni si giunge all’esito della valutazione delle ordinanze di O.P. versate in atti da parte resistente (cfr. doc. 24, 25 convenuta) il cui contenuto, se non reiterato con sovrabbondante frequenza, ma si tratta della parte conoscitiva carente in questo procedimento, sembra comunque rispondere alle esigenze di tutela sottese alla previsione di cui all’art. 37 del d.p.r. n. 782/1985. É, peraltro, evidente – fermo restando che appare condivisibile la posizione dell’Amministrazione nel senso che la tipologia dei servizi di ordine pubblico, proprio per il loro carattere di urgenza e indifferibilità e nei termini sostanziali supra precisati, non è assoggettabile allo svolgimento delle procedure di informazione preventiva e conseguente eventuale richiesta di esame da parte delle OO.SS. – che l’effettivo e comprovato abuso del potere di ordinanza sotto il profilo della violazione degli obblighi di informazione, potrà essere fatto valere anche in futuro dal S.A.P. e dalle oltre OO.SS. compressiva della libertà sindacale è infine la vicenda relativa alla designazione quale componente del Consiglio Provinciale di Disciplina di soggetto indicato da OO.SS. prive del requisito della maggior rappresentatività sul piano provinciale al posto di designato S.A.P.. L’asserita necessità prospettata dalla resistente di procedere con inusitata urgente per evitare il termine di perenzione del procedimento non era stata evidenziata nella richiesta di designazione trasmessa al S.A.P. (cfr. doc. 15 ricorrente); del tutto generica e immotivata è la circostanza che il S.A.P. non avrebbe avuto intenzione di nominare un proprio designato, estremo del resto documentalmente smentito (cfr. doc. 16 ricorrente); non da ultimo lo stesso art. 19 del d.p.r. n. 737/1981 nello stabilire che la data prevista per la trattazione orale del procedimento è fissata dal presidente nel corso della prima riunione plenaria del Consiglio Provinciale di Disciplina, presuppone che al momento della richiesta di designazione dei membri di provenienza sindacale non può essere nota la data di convocazione della prima udienza, sconfessando così quanto sostenuto dall’Amministrazione. Che il comportamento stigmatizzato rappresenti una violazione delle prerogative sindacali non è in alcun modo contestabile, manifestandosi come un illecito vulnus al dirotto del S.A.P. ad essere rappresentato in sede disciplinare. Circa il carattere dell’attualità della presente condotta valga quanto già detto al punto sub. 1); in particolare al presidio della sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. assicura per il futuro che l’Amministrazione si asterrà, nel corso della procedura di designazione dei membri del consiglio provinciale di disciplina, dall’interpellare OO.SS. non maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

3) Rimozione degli effetti.

La tutela rimozionale, trattandosi di condotte determinate le quali non pongono problemi di carenza di tassatività in relazione alla sanzione penale che assiste all’osservanza del decreto prevista dall’art. 650 c.p., è assicurata mediante l’emanazione di inibitoria in punto reiterazione. La persona fisica destinataria del dovere di osservanza del presente decreto e della relativa sanzione penale in caso di trasgressione è identificabile nel Questore di Bolzano. All’accertamento dell’antisindacalità del contegno datoriale segue, quale misura idonea alla rimozione degli effetti, l’ordine di affissione del presente decreto all’interno della Questura nello spazio riservato alle comunicazioni sindacali. La particolarità della fattispecie in esame in uno con la parziale soccombenza del ricorrente su parte dei capi del ricorso, giustificano la compensazione delle spese fra le parti nella misura di ½.

P.Q.M.

Il Giudice,

in parziale accoglimento del ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato il 03.03.2007, proposto dal S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) in persona del segretario provinciale D’Amico Cosimo, nei confronti del Ministero dell’Interno, Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro-tempore per l’effetto così provvede:

dichiara

antisindacali le condotte poste in essere dal Questore di Bolzano con riferimento all’omessa informazione sulla variazione degli orari di servizio, dei cambi turno, della reperibilità nonché alle modalità di designazione dei membri del Consiglio di Provinciale di Disciplina;

ordina

al Questore di Bolzano di non reiterare tali condotte;

dispone

l’affissione di questo decreto immediatamente esecutivo all’interno degli Uffici della Questura nello spazio riservato alle comunicazioni sindacali;

rigetta

le domande di parte ricorrente residue;

condanna

l’Amministrazione convenuta al pagamento di ½ delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessive € 6000,00 di cui € 1800,00 per diritti, € 4000,00 per onorari, € 200,00 per spese, oltre al 12,5% degli onorari e dei diritti, per spese generali e ad IVA e Cap sulle voci gravate.

Ordina il deposito del presente decreto in cancelleria, disponendone l’immediata comunicazione alle parti.

Così deciso in Bolzano il 17 aprile 2007

Il Giudice

Dott. Lorenzo Puccetti

 

 

 

 

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