Roma, 30 gennaio 2006

La delega legislativa adesso va all’esame del Senato della Repubblica. Riordino, la Camera dà il via libera

Siamo contenti di registrare il revirement di molti Sindacati di polizia e dei COCER sulla Legge Delega relativa al riordino delle carriere che il SAP, e il SAPAF hanno perseguito sin dall’inizio. Non per avere il copyright, ma soprattutto per avere più forza contrattuale.

Dopo l’approvazione della Camera, adesso, con le due settimane di lavori parlamentari, il provvedimento si sposta al Senato. Per l’approvazione definitiva. Chi ha letto i nostri documenti ha avuto l’opportunità di svolgere una revisione critica della posizione avversa al Riordino. E così i Cocer di Esercito, Marina (Volontari) e della Guardia di Finanza -"C"- hanno espressamente abiurato i comunicati resi precedentemente. Atti di "pentitismo" sono pure venuti da altri Sindacati della Polizia, preoccupati evidentemente di correggere la rotta rispetto alla voragine di dissensi che sono venuti da molti aderenti. Ma noi non vogliamo, per questi motivi, aprire il conflitto con altri Sindacati. Il sostegno, più forte, al SAP è venuto spontaneo da decine di migliaia di poliziotti, carabinieri, finanziari e appartenenti alle Forze Armate. Sono davvero tanti coloro i quali ci hanno scritto e telefonato per invitarci ad andare avanti nella battaglia sul Riordino delle Carriere.

In realtà non era mai avvenuto che Sindacati e rappresentanze militari avessero organizzato una manifestazione contro un provvedimento che costerà allo Stato 894,9 Milioni di euro (quasi un miliardo di euro) di cui ben 294,9 milioni interamente stanziati per il 2006 ed altri 600 Milioni da reperire nella prossima legge finanziaria 2007.

Ma su tutte le cose c’e sempre una prima volta, salvo a dire che si erano sbagliati, che altri avevano interpretato male.

Ma davanti alla Camera, contro il Riordino, c’erano. Eccome c’erano, con gli striscioni e il vano tentativo di sconfiggere gli interessi di migliaia di poliziotti, per poter affondare il SAP.

In passato, il conflitto tra Sindacati, si reggeva sulla regola di chiedere di più. Di fare anche demagogia, rivendicando, magari, due o tre miliardi in più. Non era mai avvenuto che si protestasse per restituire anche quello che avevamo (294,9 Milioni interamente stanziati dalla Finanziaria 2007).

Questa è la storia indelebile di questi giorni e di come si possa cercare di mistificare i fatti e la realtà.

E non sono fondate neppure le critiche sulla mancanza di fondi. Perché la legge sui parametri è stata costruita con finanziamenti reperiti nelle leggi Finanziarie successive.

Non è un mistero che il provvedimento sui parametri stipendiali sia stato approvato dall’ex Gabinetto Amato nel 2001 e, sia stato, poi, finanziato dal Governo Berlusconi, con effetti permanenti dal 1° gennaio 2005. Anche altre Riforme, come quella dei Prefettizi e diplomatici, sono state costruite su esercizi finanziari successivi.

Non crediamo che il Governo della Repubblica, organo costituzionale eletto dal corpo elettorale, possa non onorare una "cambiale" come questa! Né di centro destra e né di centro sinistra.

La giornata del 24 gennaio scorso, da questo punto di vista, è stata emblematica. E anche un po’ triste per noi del SAP che, al di la delle sigle, abbiamo sempre cercato un rapporto con il Sindacato Unitario.

A Roma si sono, infatti, tenute due manifestazioni davanti a Montecitorio: una contro il Riordino e l’altra, organizzata dal Sap, a favore.

Non era questo il punto, ma hanno tentato di isolarci e irriderci. Come quando l’On. Bressa –che noi del SAP abbiamo sempre rispettato- ha riferito alla Camera che il SAP rappresenta il 16% ben sapendo che il Sindacato Autonomo è il 2° Sindacato del Comparto Sicurezza con oltre il 23% della rappresentatività complessiva e che la 3° Associazione rappresentativa, ha la metà dei nostri aderenti! Dati, naturalmente, confermati anche nel 2006! Il Sap, comunque, per la cronaca, ha mobilitato il 24 gennaio oltre 500 colleghi.

E non era la prima volta, pro- Riordino,dopo lo sciopero delle ferie di Ferragosto, quando vennero a Roma oltre 5.000 colleghi.

Tutto ciò conferma, assieme ai tantissimi attestati di solidarietà che stanno letteralmente intasando e-mail, fax e telefoni della Segreteria Generale e di tutte le strutture provinciali, come il Sap sia stato sulla giusta strada.

Adesso il provvedimento passa al Senato e il Sap ha già mobilitato tutte le proprie strutture perché sia approvato.

Sul nostro sito internet sono disponibili i lanci di agenzia e gli articoli di stampa relativi alla Delega approvata.

Di seguito, pubblichiamo il testo approvato il 24 gennaio alla Camera che adesso dovrà essere vagliato definitivamente dal Senato.

Non c’entrano nulla gli originari progetti Ascierto, Lavagnini e Lucidi, che sono stati compendiati nella Legge Delega.

Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi).

TESTO UNIFICATO

La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati

ART. 1

(Riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonchè dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricoli e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi ed a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all’appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2006, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, sono adottati uno o più i decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione del ruolo agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l’anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o al trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2) per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l’accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

b) la previsione interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1-bis, comma 18, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonchè, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) l’unificazione, nell’ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 33 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonchè dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l’ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell’ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l’attribuzione di un’indennità perequativa di base, in luogo dell’assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado corrispondente;

2) conseguenti modificazioni dell’ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell’ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sulla base delle esigenze delle singole amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione; (senza oneri aggiuntivi- cancellato);

3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia Penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione; (senza oneri aggiuntivi – cancellato-cancellato)

d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l’inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2007, nell’ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1 e, in particolare per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo base e per l’integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente.

A tal fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinchè esprimano il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

6 Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato dalla relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7 I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

8 Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

ART. 2

(Trattamento economico e giuridici per il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;

c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente all'uopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 3

(Disposizioni relative alla Polizia Penitenziaria).

1 Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2 All’articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: » 2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell’11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000. »

3 Alla copertura dell’onere derivante nell’attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

4 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART 4.

(Norme per la salvaguardia del principio di equiordinazione).

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico,devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione tra ciascuna forza armata e forza di polizia.

Legittima difesa, una vittoria del Sap!

Agli smemorati di Collegno consigliamo, prima di iniziare a leggere queste righe, la rilettura dei Sapflash datati 26.06.2004, 31.20.2005 e 19.12.2005. Ciò premesso, il Sap non può che essere soddisfatto per l’approvazione di una legge alla quale abbiamo contribuito assieme al senatore Gubetti. Una legge che – al di là delle polemiche politiche – non dà licenza di uccidere, ma permette soltanto ai cittadini di difendersi meglio. Ecco le modifiche approvate dal Senato in via definitiva al Codice Penale:

Art. 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

LEGITTIMA DIFESA:SALTAMARTINI(SAP),NON E' LIBERTA’ DI SPARARE

(ANSA) - ROMA, 24 gen - Filippo Saltamartini, segretario nazionale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap) esprime soddisfazione per l'approvazione della legge sulla legittima difesa e vuole fugare i timori ,'infondati', di chi pensa che le nuove norme permetteranno di sparare impunemente ai ladri.'Chiunque rechera' danno a qualcun'altro, in casa propria, per difesa dovra' comunque essere giudicato da un magistrato, la novita' - spiega Saltamartini - e' che con le nuove norme si da' per presunta la legittima difesa e sara' eventualmente la vittima a dover dimostrare che c'e' stato abuso'.

'Come sindacato - aggiunge Saltamartini - abbiamo collaborato alla stesura del testo che prevede la modifica dell'art. 52 del codice penale, per questo siamo convinti che non sia un provvedimento che sostituisce la difesa dei cittadini a quella pubblica, che non apre la porta alla difesa individuale indiscriminata, bensi' permettera' una maggiore collaborazione con le forze di polizia'.

'Le norme approvate oggi - aggiunge il segretario del Sap - rafforzano la tutela del domicilio personale che la Costituzione stabilisce essere un diritto inviolabile e che l'aumento delle rapine e dei furti in abitazione alla presenza dei legittimi proprietari aveva messo in discussione'. 'La legge - conclude Saltamartini - e' uno strumento per favorire la collaborazione alla legalita''. (ANSA). AU 24-GEN-06 18:57 NNNN

Nuovi concorsi Ruoli Tecnici

Sono stati indetti due concorsi interni a 6 posti da Perito Tecnico Superiore e a 547 posti da Vice Revisore Tecnico. Per presentare le domande c’è tempo fino al 24 febbraio. Sul nostro sito internet www.sap-nazionale.org (striscia scorrevole) sono disponibili i bandi completi e i moduli di istanza.

Concorso 1640 V. Sovrintendenti

Dal Dipartimento arrivano conferme, ufficiose, relative all’inizio del primo corso dedicato ai vincitori del concorso interno a 1640 posti da Vice Sovrintendente. La Commissione d’esame, a quel che risulta al Sap, sta per completare il lavoro di valutazione dei titoli ed entro il mese di febbraio dovrebbero essere noti gli esiti.

Concorsi e scrutini

Il Ministero provvederà allo scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto per il conferimento della qualifica di Sovrintendente nei confronti di Vice Sovrintendenti inquadrati l’01.09.95, in possesso al 31.12.05 di sette anni di anzianità. Entro il 15 febbraio gli Uffici devono far pervenire la relativa documentazione al Dipartimento. Il 31 gennaio si terranno le sedute delle Commissioni Sovrintendenti e Agenti-Assistenti della Polizia di Stato.

Olimpiadi Torino

Nel tardo pomeriggio del 27 gennaio si è svolta al Dipartimento una riunione tra Amministrazione e organizzazioni sindacali relativa all’impiego del personale per le Olimpiadi di Torino. La delegazione del Sap era guidata dal Segretario Generale, Filippo Saltamartini. Presenti il Prefetto Pecoraro, Capo della Segreteria del Dipartimento, il dottor Tagliente, responsabile dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, la dott.ssa Monetti dell’Ufficio Rapporti Sindacali e il Vicario di Torino, dott. Rosato. Il Sap ha posto subito e con forza la questione dell’organizzazione logistica, dichiarando la propria indisponibilità a procedere a qualunque ulteriore discussione se da subito non si fosse trovata una soluzione per i problemi più urgenti, a cominciare da quelli relativi al vestiario d’alta montagna, con colleghi costretti a fare servizio a meno venticinque gradi indossando la semplice ordinaria invernale. Il Sap ha pure chiesto, per i servizi notturni, l’assegnazione di qualche autovettura e la distribuzione di bevande calde. L’Amministrazione ha assicurato di voler completare la distribuzione a tutto il personale in tempi rapidissimi. Il Sap verificherà il rispetto di questi impegni. Sono stati previsti, altresì, turni su quattro quadranti. Per quel che riguarda la situazione alloggiativa, a partire dai problemi che si sono verificati al Reparto Mobile, rassicurazioni importanti sono arrivate dal Vicario di Torino. All’ordine del giorno anche la questione dei pasti: è stata stipulata, con effetto immediato, una convenzione con circa 300 ristoranti che si trovano in montagna per un pasto da 22 euro. Il 5 febbraio, inoltre, riaprirà – questa l’assicurazione categoria del Dipartimento – la mensa del Reparto Mobile. Per quel che riguarda il delicato capitolo delle indennità e dello straordinario, il Sap – che nelle settimane scorse aveva interessato il Ministero dell’Interno – ha ottenuto e ribadito che a tutto il personale impiegato direttamente o indirettamente nei servizi di prevenzione generale e di tutela dell’ordine pubblico, compreso il personale addetto al controllo del territorio, ai servizi di vigilanza in ambito aeroportuale, ferroviaria e stradale, nonché ai servizi di protezione delle personalità e zona Tlc, sarà corrisposta la prevista indennità di ordine pubblico. Rientrano in questa fattispecie anche le Volanti e il Cot. Lo straordinario sarà pagato celermente e comunque non oltre il 10 marzo prossimo. Al termine della riunione è stata siglata una intesa di programma. Il Vicario di Torino ha anche assicurato la costituzione di un apposito ufficio di controllo sulla contabilità di straordinari e turni di servizio, così come richiesto dal Sap, oltre alla creazione di una commissione composta anche da rappresentanti sindacali per la verifica della qualità dei servizi di mensa e alla convocazione permanente delle organizzazioni sindacali per tutte le questioni attinenti alla gestione del personale impiegato per le Olimpiadi.

Il 31 gennaio p.v. scadono le iscrizioni per l’Università

Siamo a pochi giorni dalla data di scadenza per immatricolarsi al corso di laurea per Funzionario Giudiziario e Amministrativo oggetto della Convenzione stipulata dal Sap con l’Università di Perugia. Rammentiamo che agli Agenti e ai Sovrintendenti possono essere riconosciuti fino a 121 crediti su 180 necessari per conseguire la laurea, 129 sono invece i crediti a disposizione per gli Ispettori.

Informazioni e preiscrizioni: tel. 06 46200514

www.sap-nazionale.org/unipg email:unipg@sap-nazionale.org

 

 

 

 

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