Finanziaria approvata e decreto legge ad hoc per gli Ausiliari. Adesso Riordino
Anticipo di Riordino
Con l’approvazione della Legge Finanziaria è stato anticipato un pezzo del Riordino delle carriere. Ed è quello che riguarda i vertici dell’Amministrazione, dirigenti generali e dirigenti superiori. E’ senz’altro questa la vera notizia del primo numero del nostro giornale, poiché adesso si spera possa toccare a tutte le altre categorie. Nessuna esclusa.
C’eravamo lasciati, a dicembre, con l’ impegno e il compito precipuo di salvaguardare il posto di lavoro dei nostri 1.555 Ausiliari del 61° e 62° Corso. E possiamo ben dire di aver assolto questa missione. Se non fosse stato approvato il Decreto Legge che il SAP aveva chiesto direttamente al Presidente Berlusconi, già a novembre, i 1.500 ausiliari avrebbero dovuto abbandonare la Polizia per lasciare il posto, ironia della sorte, ai militari in ferma breve delle FF.AA.
Eravamo stati i primi ad intuire il pericolo che nasceva dalla legge abolitice della Leva e, così, sin dalla fine dal mese di ottobre, abbiamo posto quale nostra priorità quella di questi nostri colleghi. Abbiamo individuato il problema che non era affatto, come altri hanno scritto, del finanziamento, e abbiamo indicato lo strumento di correzione: il decreto legge. Siamo stati ascoltati e un po’ fortunati anche perché la Polizia avrebbe avuto da questa vicenda un danno forse irreparabile.
Chi conosce la nostra organizzazione, chi legge i nostri Flash e i nostri comunicati – tutti disponibili sul portale www.sap-nazionale.org – sa che da mesi questo era il problema dei problemi.
Adesso si volta pagina poiché fra tre settimane le Camere verranno sciolte ed ad aprile avremo un nuovo Esecutivo.
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Intanto, come abbiamo accennato, viste le difficoltà nella realizzazione della delega sulle Carriere, è stato anticipato il Riordino della dirigenza. Particolare rilievo assumono le norme relative ai trattamenti dei dirigenti superiori, dirigenti generali e dirigenti generali di livello B.
Alle prime due categorie è stata riservata, per legge, la retribuzione della qualifica superiore, all’atto del pensionamento: ai dirigenti superiori non promossi quello del dirigente generale e, a quest’ultimo quello del livello B.
Per i dirigenti generali di livello B, verrà liquidato il trattamento economico del Prefetto se dovesse risultare più favorevole.
Un anticipo del Riordino, si profila, in realtà, anche per il Ruolo degli ispettori.
La legge Finanziaria, nel congelare i concorsi per Commissario del ruolo speciale, prefigura l’attribuzione delle funzioni di Vice dirigente degli Uffici ex art.31 quater del d.P.R. 335/1982 alle qualifiche apicali.
Quale sarà nel concreto lo sviluppo di questa norma è molto presto per dirlo. Specie per la portata sulla proiezione retributiva. Di concreto c’è che l’Amministrazione e il Governo, senza fronzoli, hanno portato nel maxi emendamento questa novella, senza ritenere necessaria alcuna concertazione o approfondimento.
In ogni caso, da questa disposizione, è previsto che saranno banditi concorsi per funzionario di Polizia e questa norma dovrebbe consentire la possibilità di avviare una gradualizzazione annuale delle assunzioni.
In altre parole, questa norma autorizzerà il Viminale a bandire, con regolarità annuale, concorsi pubblici per l’80% del posti disponibili nonché i concorsi interni, per il personale laureato, nel 20% della riserva attualmente prevista.
Si trascrivono le disposizioni approvate dal Parlamento.
"261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede: a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000. "
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti: a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio."
Commissione Paritetica, novità
Si è svolta il 21 dicembre al Ministero una riunione della Commissione Paritetica ex art. 29 – comma 3^ - Dpr 164/2002. Il Sap era presente con il Segretario Nazionale Nicola Tanzi. All’ordine del giorno le questioni relative al congedo ordinario aggiuntivo per il personale che ha maturato 15 o 25 anni di servizio e all’indennità di missione per il personale della Polizia Stradale e Postale. Come è noto, il personale – al compimento di 15 e 25 anni di servizio – matura un numero di giorni di congedo pari a 37 e 45 giorni. Ebbene, fino ad oggi le modalità di computo dei giorni aggiuntivi di congedo ordinario erano basate sul criterio proporzionale: durante l’anno di maturazione dei prescritti anni di servizio, i giorni di congedo straordinario erano concessi in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’anno solare successivi al compimento dell’anzianità. Al riguardo la Commissione Paritetica ha deciso di riconoscere il beneficio per intero a prescindere dal mese di maturazione e per di più con decorrenza dal primo gennaio scorso (2005). Si è poi discusso di indennità di missione per il personale della Polizia stradale. Ad oggi l’indennità di trasferta non è dovuta, tra le altre ipotesi, per le missioni diurne di durata inferiore alle quattro ore e per quelle compiute nell’ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d’istituto dal personale di vigilanza o custodia. L’attuazione di tale disposizione ha determinato difficoltà applicative con particolare riferimento ai servizi espletati dal personale della Polizia Stradale e Postale, poiché per esso non è agevole – ammette anche il nostro Dipartimento – individuare la "circoscrizione o zona" di competenza, ovvero definire con precisione il concetto di "normale attività di istituto". Molti Compartimenti della Stradale e della Postale hanno operato interpretazioni diverse con evidenti disparità di trattamento per i colleghi. Si è deciso che il Dipartimento della P.S. operi un monitoraggio di tutti i Compartimenti della Stradale e della Postale al fine di evitare ulteriori disparità di trattamento. Nelle prossime riunioni della Commissione, previste per il nuovo anno, saranno all’ordine del giorno le problematiche inerenti i criteri per la concessione del congedo straordinario di trasferimento e i criteri per la corresponsione dell’indennità di missione e/o di marcia al personale che effettua, fuori sede, esercitazioni di tiro.
Polizia Postale verso pagamento premio
Il Dipartimento ha comunicato – a seguito di un nostro sollecito – che entro il primo trimestre 2006 sarà pagato il premio di Specialità, concessa da Poste Italiane al personale della Polizia Postale, per l’anno 2005. E’ un bel risultato del SAP che, come già indicato nel Flash n. 42 del 2005, aveva richiesto l’intervento del Ministero affinché potesse risolvere l’annosa questione del mancato pagamento del premio di specialità causa lo sforo del budget degli straordinari ed il conseguente accordo con le Poste Italiane teso a far ricomprendere l’indennità di specialità nel suddetto budget. Ma così non è stato e grazie al SAP i colleghi della Polizia Postale percepiranno il meritato premio a breve! Il Dipartimento ha precisato che il premio di specialità sarà liquidato nella quantità e con le modalità stabilite dall’art. 5 del disciplinare allegato alla convenzione.
Stato giuridico Agenti Ausiliari Trattenuti
Il Ministero, in risposta ad un nostro quesito, ha precisato, manifestando un orientamento comune a quello del Sap, che la tesi dell’Inpdap, ripresa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Igop), circa lo stato giuridico degli Agenti Ausiliari Trattenuti è discriminante nei confronti del personale interessato della Polizia di Stato. L’Igop ha sostenuto, difatti, che la posizione dell’Agente Ausiliario Trattenuto nel corso del secondo di servizio appare più propriamente avvicinabile a quella del personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori all’anno e, pertanto, rientrante nel campo di applicazione dell’art. 2 del DPR 1032/1973, recante l’indicazione delle categorie non aventi diritto all’iscrizione al Fondo di Previdenza. Tuttavia, il Dipartimento ha espresso il suo dissenso in merito a tale determinazione ribadendo che il Servizio TEP e Spese Varie, interessato in merito, ha comunicato che sulla base di quanto previsto dall’art. 47 della L. 121/81, il servizio in qualità di agente ausiliario trattenuto ha la durata di almeno un anno.
Lo stesso Servizio TEP ha fatto presente, altresì,che il personale interessato potrebbe riscattare il periodo di trattenuto rilevando che il predetto riscatto dovrebbe avvenire con onere di parte e consistente nel versamento di una contribuzione più elevata rispetto a quella a cui vengono assoggettate le retribuzioni.
Infine, il Ministero ha rappresentato che è in corso di predisposizione un ulteriore quesito diretto alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.