Roma, 28 luglio 2001

G8 E LE PRESUNTE VIOLENZE DI O.P.

Roma, 28 luglio 2001-Chissà perché le più importanti e significative attività di indagine e di ordine pubblico della Polizia italiana vengono poi puntualmente macchiate dalle accuse di violenza. Da Dozier a Genova, il rituale è sempre lo stesso. Anche se gli atti riguardano altre forze di polizia. Dalla Riforma dell’Amministrazione della P.S. a oggi la polizia è democratica quando al Viminale c’è un certo ministro e autoritaria quando la guida è un’altra. Il SAP aspetterà con grande indipendenza e autonomia di giudizio, il verdetto della inchiesta avviata dall’Autorità giudiziaria. Ma non permetterà a nessuno che se responsabilità di direzione dei servizi verrà accertata, questa responsabilità possa essere scaricata sul più debole o magari nei riguardi di qualche Agente. Per il momento è prematuro ogni giudizio, ma qualunque collega imputato di eventuali responsabilità penali a Genova, potrà ottenere –indipendentemente dall’adesione alla nostra Associazione- la tutela legale da parte dei migliori professionisti del nostro Paese.

A nostre spese.

Il ruolo di torquemada lo lasciamo fare agli altri!

In modo democratico!

ISPETTORI SUPERIORI SOSTITUTI COMMISSARI

Firmato il Decreto di inquadramento

Dopo la dura presa di posizione del SAP nei confronti del Dipartimento della P.S., di cui è ampiamente cenno nel precedente Sap Flash n.25, il 25 luglio corrente è stato firmato dal Capo della Polizia, Direttore Generale della P.S., il Decreto di inquadramento degli Ispettori Superiori s.u.p.s. i quali, pertanto, assumono la denominazione di Sostituto Commissario, ai sensi dell’art.19, 1° comma del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n.53, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12/5/1995, n.197, in materia di riordino del personale non direttivo della Polizia di Stato".

Allo stesso personale compete anche il secondo scatto aggiuntivo previsto dagli artt.31 ter e 31 quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, con decorrenza retroattiva dal 31 marzo 2001, data di entrata in vigore del riordino.

Il provvedimento interessa tutta quell’aliquota di Ispettori Superiori s.u.p.s. inquadrati tali il 1° settembre 1995, ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 12.05.1995, n. 197. Tra essi, così come espressamente richiesto ed ottenuto dal SAP, risultano ricompresi gli Ispettori Superiori s.u.p.s. inquadrati in virtù della prima selezione prevista dall’art.14, comma 4 del richiamato D.P.R. 197/1995 (tuttora in vigore e mai abrogato).

Il decreto si trova ora alla registrazione della Ragioneria Centrale e, non appena sarà reso noto, sarà inserito nel sito Internet del SAP – area riservata.

Il SAP, in analogia con quanto già attuato per i colleghi dell’Arma dei Carabinieri i quali, con provvedimento del Comando Generale dell’Arma, sono stati autorizzati ad assumere la denominazione di "Luogotenente", omettendo quella di "MASUPS", ha richiesto al Dipartimento della P.S. l’adozione di analogo provvedimento interno affinché i "Sostituti Commissari", possano anch’essi assumere tale denominazione omettendo quella di "SUPS".

Ora si attende che il Dipartimento vari i restanti provvedimenti, a partire da quello degli Assistenti Capo ai quali dovrà essere garantita la celerità di inquadramento nel ruolo dei Sovrintendenti.

Il Sap verificherà e vigilerà sulla effettiva speditezza delle procedure in atto, pronto ad assumere ogni iniziativa ritenuta utile per la salvaguardia dei diritti del personale rappresentato.

OBBLIGO DI RESIDENZA

Varata la circolare ministeriale che, ai fini dell’applicazione dell’art.12 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato, sancisce l’obbligo della effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio

Il 26 giugno 2001, il Dipartimento della P.S. – Direzione Castrale del Personale, ha varato la circolare ministeriale n.333/A/9808.A.2 sull’obbligo della residenza per i dipendenti della Polizia di Stato, che di seguito si reputa opportuno riportare integralmente:

"Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine all’obbligo, per i dipendenti della Polizia di Stato, di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o il reparto di appartenenza.

Pertanto, si rende necessario fornire opportune disposizioni al fine di garantire un’applicazione omogenea della disciplina giuridica vigente in materia.

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, all’articolo 12, prevede che il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato e che il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l’interessato a risiedere in un altro luogo.

Per il personale della Polizia di Stato la materia è regolata dal combinato disposto degli artt.48 del D.P.R. n.335/1982 e 33 del D.P.R. n.782/1985, che contengono disposizioni del tutto analoghe a quella richiamata.

Sulla problematica si è pronunciato il Consiglio di Stato il quale, con parere del 17 aprile 1984, n.590, ha chiarito che il dovere di residenza posto al dipendente civile dello Stato dall’art.12 T.U. n.3/1957 si concretizza nell’obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio e non anche nell’obbligo di iscrizione anagrafica.

L’Alto Consesso ha spiegato che lo scopo della citata disposizione è quello di garantire, attraverso la stabile dimora del pubblico dipendente nel luogo in cui ha sede l’ufficio, l’effettiva e soddisfacente prestazione del servizio, che risulterebbe gravemente sminuita ove l’impiegato si sottoponesse quotidianamente ad onerosi spostamenti. Del resto, non sussistono giustificazioni per ritenere che il termine "residenza" assuma in tale disposizione un significato diverso da quello ritenuto dall’art.43, secondo comma del codice civile, che dispone "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Stante quanto precede, si ritiene di poter estendere le medesime argomentazioni degli articoli 48 D.P.R. n.335/1982 e 33 D.P.R. n.782/1985.

Pertanto, il personale della Polizia di Stato ha l’obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo di servizio; il capo dell’ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, potrà autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere, nella accezione fin qui descritta, in luogo diverso da quello in cui presta servizio quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

Non va sottaciuto che l’ordinamento anagrafico prescrive l’obbligo, a chiunque trasferisce la dimora abituale, di iscriversi all’anagrafe del luogo di nuova residenza, ma si tratta, a parere del Consiglio di Stato, di disposizione operante nell’ambito diverso della regolamentazione anagrafica, e non in quello del pubblico impiego.

Lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata denuncia del trasferimento dell’abituale dimora può, pertanto, determinare a carico del soggetto l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento anagrafico, ma mai potrà essere considerata come un venir meno al dovere di residenza stabilita dall’art.12 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato, che deve ritenersi soddisfatto ove il dipendente abbia fissato nel luogo di lavoro la dimora abituale.

Analogamente, per il personale della Polizia di Stato il mancato trasferimento della residenza anagrafica non integra gli estremi di un comportamento disciplinarmente censurabile.

Va tuttavia chiarito che nell’ipotesi in cui il personale dipendente decida di mantenere o trasferire la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio di appartenenza, venendosi con ciò a trovare in una situazione di inadempienza con riguardo alla legge anagrafica, non potrà, in ogni caso, far valere quella stessa situazione, nei confronti dell’Amministrazione, come presupposto per il riconoscimento di benefici connessi al mancato trasferimento della residenza medesima.".

S D I

Pervenuta la risposta del Dipartimento alle richieste ed alle osservazioni del SAP sul nuovo Sistema Di Indagine

Con nota del 23 marzo 2001, il cui contenuto è stato ampiamente illustrato sul Sap Flash n.12, la Segreteria Generale aveva espresso alcune osservazioni sull’impiego dei terminalisti CED e sul ruolo degli UPGAIP nell’ambito della riorganizzazione del settore informatico a seguito dell’avvio del nuovo "Sistema Di Indagine". Con la stessa nota venivano anche formulati specifici quesiti che così possono essere sintetizzati:

in che modo il Dipartimento intende procedere all’individuazione del personale che materialmente è chiamato ad operare in ogni singolo ufficio sulla Banca Dati?

per quale ragioni in molte Questura è stato deciso di scegliere a caso e senza un esplicito assenso volontario il personale da addestrare nei corsi in programma di svolgimento in periferia?

perché non sono state ancora emanate le opportune direttive volte a definire il ruolo degli uffici UPGAIP?

perché la condizione delle attrezzature tecniche e di quella logistica e degli organici non è stata adeguatamente riprogrammata per essere adattata alle nuove esigenze del "Sistema Di Indagine"?

A tali argomentazioni, il Dipartimento della P.S., con risposta del 12 luglio corrente ha fatto conoscere quanto segue:

allo scopo di ottenere una decentrata e capillare utilizzazione del nuovo sistema informativo interforze SDI presso tutti gli uffici della Polizia di Stato – sia per quanto riguarda la consultazione sia per l’alimentazione – si è provveduto a formare un congruo numero di "focal point" (allo stato attuale almeno 2 per ciascuna provincia) attraverso una serie di corsi della durata ciascuno di 2 settimane presso le sedi della Scuola Tecnica di Polizia in Roma e presso il CEN di Napoli. In particolare le funzioni di tali focal point possono così essere sintetizzate:

- addestrare il personale degli uffici della Polizia di Stato all’uso del nuovo sistema;

- fornire a detto personale, al termine dell’addestramento, una "userid" ed una "password" per poter accedere al sistema, unitamente ad un profilo operativo stabilito dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza;

- costituire un punto di riferimento, per tutto il personale della Polizia di Stato nella provincia, in relazione ad eventuali problematiche inerenti l’uso del sistema;

in conseguenza di tanto è apparsa immediatamente evidente la necessità di avviare a detti corsi per focal point personale che fosse già in possesso di maturata esperienza in fatto di alimentazione della Banca Dati e, più in generale, di conoscenze informatiche, anche se non specialistiche. Sono stati pertanto individuati nel personale già in servizio presso gli UPGAIP delle Questure (i terminalisti di 2° livello) i candidati più idonei per rivestire la funzione di focal point;

per quanto riguarda il ruolo degli UPGAIP, occorre sottolineare che, anche se nel nuovo sistema l’alimentazione della Banca Dati SDI verrà effettuata da ciascuna Forza di Polizia in maniera autonoma, questi Uffici avranno comunque un ruolo fondamentale di coordinamento e di riferimento per la Polizia di Stato oltreché di supporto informativo anche per le altre Forze di Polizia. Inoltre rimarranno a carico degli UPGAIP gli inserimenti relativi alla movimentazione delle armi e quelli riferiti a fatti rilevati da Forze di Polizia non ricompresi nell’art.9 della legge 121/1981;

in riferimento ai requisiti tecnici imposti al nuovo sistema, sia in ordine alle infrastrutture di comunicazione sia per quanto concerne la dotazione di postazioni di lavoro, occorre evidenziare la flessibilità dello SDI, che consente sia la modalità di comunicazione in emulazione terminale attraverso l’attuale rete a commutazione di pacchetto X.25 (rendendo quindi possibile l’utilizzazione dei terminali usati finora), sia quella in modalità WEB, disponibile non appena sarà attivata la Rete Multimediale. A quest’ultimo proposito va precisato che non sarà più necessario disporre di una postazione dedicata per lo SDI e pertanto la dotazione hardware già disponibile presso i vari uffici potrà essere impiegata anche per questo scopo. Inoltre, nell’ambito del piano di distribuzione dell’ hardware realizzato recentemente a cura del Servizio Impianti Tecnici e Telecomunicazioni di questo Dipartimento, sono state consegnate alle Zone TLC circa 600 PC per potenziare il bacino di utenza SDI;

per quanto attiene ai risultati derivanti dall’opera svolta dai focal point, si rende noto che alla data definitiva di attuazione dello SDI (21.05.2001) risultavano abilitati all’uso del sistema circa 20.000 dipendenti della Polizia di Stato. Ciò ha consentito un avvio privo di rilevanti criticità.

CONCORSO PUBBLICO PER 1.000 ALLIEVI OPERATORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Ennesima rettifica della graduatoria

Sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – Supplemento straordinario n.1/13 del 21 giugno 2001, le ennesime rettifiche al decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per esami per il conferimento di 1.000 posti di allievo operatore tecnico della Polizia di Stato, da destinare all’espletamento delle mansioni esecutive nei settori tecnici della polizia scientifica, telecomunicazioni, informatica, motorizzazione e servizio sanitario, indetto con Decreto Ministeriale del 12 gennaio 1996.

Si tratta ancora una volta di rettifiche disposte a seguito di sentenze giurisdizionali del TAR del Lazio, su ricorso prodotto da singoli concorrenti già esclusi e poi riammessi e risultati idonei alle prove per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali.

Tenuto conto di ciò, non si può fare a meno di esprimere forti perplessità sulla vicenda che, tra rinvii di pubblicazioni e rettifiche intercorse, non consente ai candidati di avere la certezza della posizione in graduatoria, fatto questo molto grave che potrebbe anche ingenerare seri dubbi sulla regolarità dell’iter concorsuale.

Per tale ragione, il SAP sta valutando la possibilità di intraprendere opportune iniziative al fine di ottenere che le attività delle Commissioni esaminatrici siano improntate ad una sempre maggiore trasparenza.

AGENTI AUSILIARI DI LEVA

Trattenimento in servizio

E’ pervenuta nei giorni scorsi la circolare ministeriale n.333.d.b/56 del 2 luglio 2001, che si ritiene opportuno riportare integralmente, concernente le modalità di trattenimento in servizio e la presentazione della relativa istanza da parte dei frequentatori del 56° corso Agenti ausiliari:

"Ai sensi dell’art.47, nono comma, della legge 1 aprile 1981, n.121, come modificato dall’art.15 lettera c) del decreto legislativo 28.02.2001 n.53, gli Agenti Ausiliari di leva, incorporati il 3 ottobre 2000 (56° Corso), possono richiedere di essere trattenuti in servizio per un altro anno all’atto del collocamento in congedo, con la qualifica di Agenti Ausiliari Trattenuti.

In attuazione di quanto sopra, gli uffici e comandi in indirizzo sono pregati di voler invitare gli Agenti Ausiliari di leva interessati a produrre le relative domande, che dovranno essere trasmesse a questo Ministero, in duplice copia, entro e non oltre il 31 luglio 2001, corredate da un dettagliato rapporto informativo sul rendimento in servizio del dipendente con esplicito e motivato parere, espresso in calce alla domanda, circa l’idoneità del richiedente al servizio nella Polizia di Stato.

Si prega, inoltre, di voler comunicare contestualmente all’invio delle istanze in argomento, i nominativi degli Agenti Ausiliari di leva che non intendono essere trattenuti in servizio per un altro anno.

Si confida nella sensibilità delle SS.LL. circa la puntuale osservanza dei termini indicati e la necessità di motivazione dei pareri espressi, specie se negativi.

Si prega di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza di tutto il personale interessato, sensibilizzandolo, nella circostanza, sulla necessità, per esigenze connesse alla predisposizione degli avvicendamenti, che maturi entro il termine sopra indicato una scelta compiuta in ordine al trattenimento in servizio".

PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI OPERATORE TECNICO SCELTO DELLA POLIZIA DI STATO

Avvio delle procedure di scrutinio per merito assoluto

Il Dipartimento della P.S., con nota del 17 luglio corrente, ha informato che sono state avviate le procedure relative allo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2000, per la promozione, a ruolo aperto, alla qualifica di operatore tecnico scelto della Polizia di Stato.

Sono destinatari dello scrutinio gli operatori tecnici che, alla data del 31.12.2000, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel ruolo, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione previsto dall’art.5 del D.P.R. 24.4.1982, n.337.

Per il personale proveniente dal ruolo degli Agenti e degli Assistenti va computato nell’anzianità il periodo di frequenza del corso di cui all’art.48 della legge 1.4.1981, n.121 ed il servizio prestato in qualità di agente ausiliario.

PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO

Avvio delle procedure di scrutinio per merito assoluto

Con nota del 17 luglio 2001, il Dipartimento della P.S. ha informato che sono state avviate le procedure relativo allo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2000, per la promozione, a ruolo aperto, alla qualifica di Collaboratore Tecnico della Polizia di Stato.

Sono destinatari dello scrutinio gli operatori tecnici scelti che, alla data del 31.12.2000, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in tale qualifica.

Per il personale proveniente dal ruolo degli agenti e degli assistenti va computato nell’anzianità il periodo di servizio prestato nella qualifica di agente scelto.

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA P.S.

Si è riunita il 27/07 la Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato per la trattazione di:

- n. 7 pratiche relative alla mancata compilazione del rapporto informativo e formulazione dei giudizi complessivi, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

- n.1 pratica di ricorso avverso il rapporto informativo -art. 53 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

- n. 3 pratiche di promozione per merito straordinario, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 335/1982;

- n.1 pratica di riabilitazione ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3.

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA P.S.

Si è riunita il 27/07/2001 la Commissione per il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato ed ha esaminato le seguenti pratiche:

- n. 26 pratiche relative alla mancata compilazione del rapporto informativo e formulazione dei giudizi complessivi, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

- n. 5 pratiche di ricorso avverso i rapporti informativi -art. 53 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

- n. 5 pratiche di promozione per merito straordinario, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 335/1982;

- n. 4 istanze per l’applicazione dell’art. 47 della legge 1/04/1981, n. 121;

- n. 190 istanze per l’applicazione dell’art. 51 della legge 1/01/1986, n. 668;

- n. 1 pratica di riammissione – art.60 D.P.R. 335/1982;

- n. 3 pratiche di riabilitazione ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

- n. 4 relazioni redatte dai responsabili dei Reparti e dai Dirigenti degli Uffici nei confronti degli agenti in prova che hanno terminato il prescritto periodo pratico;

- n.2954 pratiche di agenti da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di agente scelto;

- n. 4728 pratiche di agenti scelti da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di assistente;

- n. 2418 pratiche di assistenti da scrutinare per merito assoluto per il conferimento della qualifica di assistente capo.

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