IX Commissione - Resoconto di martedì 13 dicembre 2005
Riordino
dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e
Polizia penitenziaria.
Testo unificato C. 3437 Ascierto e abb.
(Parere alle Commissioni I e IV).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere
il proprio parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge C. 3437 e abbinate recante riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.
Illustra quindi il testo unificato in esame, che si compone di tre articoli, con lo scopo di provvedere ad un riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tal fine, all'articolo 1, comma 1, si dispone una delega legislativa al Governo, secondo criteri ispirati in primo luogo all'omogeneizzazione con la disciplina degli impiegati civili dello stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia, nonché, per quanto riguarda la dirigenza, all'armonizzazione con i trattamenti economici del personale avente qualifica dirigenziale. Il riordino del personale ha in particolare la finalità di incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi, nonché si valorizzare le risorse umane ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni. Si prevede quindi che i decreti delegati siano adottati entro il 31 dicembre 2006, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati al comma 2 dell'articolo 1.
In tale ambito, richiama, tra l'altro, il criterio dell'unificazione dei ruoli e del sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali, fissando parametri specifici relativi all'inquadramento ed alle progressioni di carriera di talune categorie di personale. Ricorda che al comma 3 si prevede poi un'ulteriore delega legislativa, diretta al completamento dei riordini di cui al comma 1, al riallineamento economico del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, nonché all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. Al comma 4 si precisa che i decreti legislativi emanati in forza delle deleghe contenute nei commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato. Il comma 5 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale interessati, perché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Si stabilisce inoltre che gli schemi siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
L'articolo 2
definisce la disciplina transitoria relativa al trattamento economico e
giuridico del personale con qualifica dirigenziale delle Forze armate e di
polizia, prevedendo, al comma 1, che a decorrere dal 1o gennaio 2006
e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei
contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia
e delle Forze armate, i relativi stipendi, l'indennità integrativa speciale e
gli assegni fissi e continuativi di tale personale, siano adeguati di diritto
annualmente, in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente
dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Tale
disposizione fa riferimento alle categorie di pubblici dipendenti il cui
rapporto di lavoro rimane in regime di diritto pubblico, quali magistrati,
avvocati dello Stato, diplomatici, personale della carriera prefettizia. La
lettera b) del medesimo comma 1 prevede poi che le disposizioni normative e
quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e
dalle procedure di concertazione per il personale non dirigente delle forze di
polizia e delle forze armate, di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995,
siano estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze
armate. La norma prevede altresì la ridefinizione delle indennità operative,
fondamentali e supplementari, dei dirigenti militari delle Forze armate, ad
esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri, e dell'indennità pensionabile
prevista per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione
degli incrementi previsti dalle procedure in materia, assicurando in ogni caso
la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità. Sono previste poi
le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
Ricorda, infine, che l'articolo 3 contiene disposizioni specifiche riguardanti
la Polizia penitenziaria, stabilendo, al comma 1, che il beneficio della
riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai
fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore
capo, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo n. 200, che fa riferimento agli ispettori, ai
sovrintendenti, agli assistenti ed agli agenti. Il comma 2 prevede che per i
vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso
di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,
la decorrenza giuridica della nomina sia anticipata, senza alcun effetto
economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e
sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000.
In
conclusione, tenuto conto delle finalità del provvedimento e dei limitati
profili di competenza della IX Commissione, propone di esprimere una valutazione
di nulla osta al prosieguo dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del
relatore.
La seduta termina alle 14.30.