XI
Commissione - Resoconto di mercoledì 11 gennaio 2006
Riordino
dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e
Polizia penitenziaria.
Esame testo unificato C. 3437 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e
conclusione - Parere favorevole).
La
Commissione
inizia l'esame.
Domenico
BENEDETTI VALENTINI presidente relatore, rileva come le Commissioni
riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) abbiano elaborato un testo
unificato recante riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Il provvedimento si compone
di tre articoli.
L'articolo
1, comma 1, conferisce delega al Governo per il riordino del personale delle
forze di polizia e delle forze armate, secondo criteri sostanzialmente ispirati
all'omogeneizzazione con la disciplina degli impiegati civili dello Stato, ferme
restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di
polizia, nonché, per quanto riguarda la dirigenza, all'armonizzazione con i
trattamenti economici del personale avente qualifica dirigenziale. Il riordino
del personale dovrà essere volto ad incrementare la funzionalità delle relative
Amministrazioni o Corpi, nonché a valorizzare le risorse umane ed i rispettivi
compiti istituzionali ed attribuzioni. Il comma 2 precisa i principi e criteri
direttivi che i decreti delegati, da emanarsi entro il 31 dicembre 2006,
dovranno rispettare, ispirati soprattutto al criterio dell'unificazione dei
ruoli e del sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici
fondamentali, fissando parametri specifici relativi all'inquadramento ed alle
progressioni di carriera di talune categorie di personale. Il comma 3 prevede
un'ulteriore delega legislativa, volta al completamento dei riordinamenti di cui
al comma 1, al riallineamento economico del personale civile e militare della
qualifica o grado iniziale del ruolo di base, nonché all'integrazione dei
contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei
maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado
corrispondente. Il comma 4 indica che i decreti legislativi emanati in forza
delle deleghe contenute nei commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la
sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, anche
mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del
personale interessato. Il comma 5 prevede che gli schemi di decreto legislativo
di cui ai commi 2 e 3 sino trasmessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare
del personale interessati, perché esprimano il proprio parere entro il termine
di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il
parere si intende favorevole. Il secondo periodo del medesimo comma 5 stabilisce
inoltre che gli schemi siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti. Il comma 6 prevede che gli schemi dei decreti
legislativi emanati ai sensi dei commi 2 e 3 siano corredati della relazione
tecnica, mentre il comma 7 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma
3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 8 consente
al Governo di emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi, e con la medesima procedura prevista dal comma 5,
disposizioni integrative e correttive.
L'articolo
2 detta la disciplina transitoria relativa al trattamento economico e giuridico
del personale con qualifica dirigenziale delle Forze armate e di polizia. Il
comma 1 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando
non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto
di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
i relativi stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi di tale personale, siano adeguati di diritto annualmente, in
ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di
personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici,
personale della carriera prefettizia), indicato dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale. La lettera b) del medesimo comma 1 stabilisce che le disposizioni
normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi
sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale non dirigente
delle forze di polizia e delle forze armate, di cui al decreto legislativo n.
195 del 1995, siano estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia
e delle Forze armate. La norma prevede altresì la ridefinizione delle indennità
operative, fondamentali e supplementari, dei dirigenti militari delle Forze
armate, ad esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri, e dell'indennità
pensionabile prevista per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia,
in ragione degli incrementi previsti dalle procedure in materia, assicurando in
ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità. Il comma
2 stabilisce che all'attuazione del comma 1 si provveda con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate,
nell'ambito delle risorse individuate in sede di legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i
miglioramenti economici in favore dei dipendenti pubblici in regime
pubblicistico di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 165. Il comma 3 apporta una modifica al citato comma 5 dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 165, volta a consentire che le leggi finanziarie e di
bilancio tengano conto delle risorse necessarie per dare copertura
all'estensione, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle
Forze armate, dei miglioramenti economici. Il comma 4 stabilisce che nella fase
di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1 ed entro il 30 aprile
2006, il Ministero dell'economia e delle finanze definisca, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica e sentite le amministrazioni interessate,
il quadro delle esigenze per la determinazione delle risorse da destinare ai
predetti miglioramenti economici ed alla perequazione dei trattamenti economici
del personale dirigente, nonché per lo sviluppo del processo di valorizzazione
dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002. Il
comma 5 stabilisce che i meccanismi di aggiornamento annuale del trattamento
economico dei dirigenti civili e militari e dello Stato, dei docenti
universitari e del personale della carriera diplomatica, calcolato in base alla
media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici
dipendenti, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, e
dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998, continuano ad
applicarsi al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
anche per l'anno 2006, a titolo di anticipazione, nel solo caso in cui, entro il
30 aprile dello stesso anno, non siano disponibili i dati relativi agli
incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale
pubblico non contrattualizzato.
L'articolo
3 contiene disposizioni riguardanti la Polizia penitenziaria, stabilendo, al
comma 1, che il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima
nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di
promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo n. 200 del 1995, si applica anche al personale
individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 200,
che fa riferimento agli ispettori, ai sovrintendenti, agli assistenti ed agli
agenti. Il comma 2 prevede che per i vincitori dei concorsi interni a
complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione
professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la decorrenza giuridica della
nomina sia anticipata, senza alcun effetto economico, anche ai fini della
promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31
dicembre 2000. Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal
comma 1, quantificati in 1.461.369 euro per l'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, relativo
all'acquisizione di beni da adibire al trasporto pubblico locale.
Segnala che
l'equiparazione al trattamento economico del personale diplomatico e prefettizio
disposto da alcune disposizioni del provvedimento possono comportare
considerevoli aggravi di spesa, considerato l'andamento crescente delle
retribuzioni relative a queste categorie negli ultimi anni. Gli stessi relatori
presso le Commissioni riunite I e IV si sono del resto riservati una definitiva
valutazione del provvedimento dopo che sarà stato espresso il parere della
Commissione bilancio.
In
conclusione, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole,
che sicuramente risponde alle esigenze di categorie particolarmente meritevoli
di attenzione e tutela sul piano legislativo.
Carmen
MOTTA (DS-U) evidenzia come il provvedimento in esame sia da tempo all'esame del
Parlamento, essendovi una larga volontà, condivisa dal suo gruppo, di procedere
ad un riordino dei profili professionali e dei ruoli dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria.
Ritiene tuttavia che tale riordino debba avvenire in maniere equa ed
equilibrata, mentre il testo in esame non appare soddisfacente, in quanto rinvia
ad una serie di deleghe, peraltro nella fase conclusiva della legislatura, e non
risolve la questione degli oneri finanziari. Sottolinea altresì come sia
necessario evitare errori analoghi a quelli compiuti con la legge finanziaria
per il 2006, che in alcune disposizioni prevede benefici in favore soltanto
della Polizia di Stato, determinando sperequazioni non condivisibili. Ritiene
pertanto che su un provvedimento come quello in esame sia opportuno perseguire
il consenso unanime dei gruppi per rispondere alle esigenze di tutte le forze di
polizia: auspicando un miglioramento del testo in esame, dichiara infine
l'astensione sulla proposta di parere del relatore.
Roberto
GUERZONI (DS-U) rileva come il testo in esame non dia risposte soddisfacenti
relativamente agli aspetti organizzativi delle diverse forze di polizia e sugli
oneri finanziari. L'articolo 1, comma 3, infatti, prevede che entro il 30 giugno
2007, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, siano adottati
uno o più decreti legislativi per il completamento degli ordinamenti, per la
valorizzazione e i riallineamenti economici: si tratta sostanzialmente di un
auspicio, per il quale bisognerà individuare le necessarie coperture. Dichiara
pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, relativa
ad un testo di cui peraltro appare assai dubbia la possibilità di approvazione
entro la fine della legislatura.
La
Commissione
approva la proposta di parere del relatore.