XI Commissione - Resoconto di mercoledì 11 gennaio 2006

 

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.


Esame testo unificato C. 3437 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI presidente relatore, rileva come le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) abbiano elaborato un testo unificato recante riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, conferisce delega al Governo per il riordino del personale delle forze di polizia e delle forze armate, secondo criteri sostanzialmente ispirati all'omogeneizzazione con la disciplina degli impiegati civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia, nonché, per quanto riguarda la dirigenza, all'armonizzazione con i trattamenti economici del personale avente qualifica dirigenziale. Il riordino del personale dovrà essere volto ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi, nonché a valorizzare le risorse umane ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni. Il comma 2 precisa i principi e criteri direttivi che i decreti delegati, da emanarsi entro il 31 dicembre 2006, dovranno rispettare, ispirati soprattutto al criterio dell'unificazione dei ruoli e del sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali, fissando parametri specifici relativi all'inquadramento ed alle progressioni di carriera di talune categorie di personale. Il comma 3 prevede un'ulteriore delega legislativa, volta al completamento dei riordinamenti di cui al comma 1, al riallineamento economico del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, nonché all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. Il comma 4 indica che i decreti legislativi emanati in forza delle deleghe contenute nei commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato. Il comma 5 prevede che gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sino trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale interessati, perché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Il secondo periodo del medesimo comma 5 stabilisce inoltre che gli schemi siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il comma 6 prevede che gli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi dei commi 2 e 3 siano corredati della relazione tecnica, mentre il comma 7 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 8 consente al Governo di emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e con la medesima procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive.
L'articolo 2 detta la disciplina transitoria relativa al trattamento economico e giuridico del personale con qualifica dirigenziale delle Forze armate e di polizia. Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, i relativi stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di tale personale, siano adeguati di diritto annualmente, in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale non contrattualizzato (magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici, personale della carriera prefettizia), indicato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La lettera b) del medesimo comma 1 stabilisce che le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, siano estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate. La norma prevede altresì la ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, dei dirigenti militari delle Forze armate, ad esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri, e dell'indennità pensionabile prevista per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle procedure in materia, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità. Il comma 2 stabilisce che all'attuazione del comma 1 si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse individuate in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i miglioramenti economici in favore dei dipendenti pubblici in regime pubblicistico di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165. Il comma 3 apporta una modifica al citato comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165, volta a consentire che le leggi finanziarie e di bilancio tengano conto delle risorse necessarie per dare copertura all'estensione, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei miglioramenti economici. Il comma 4 stabilisce che nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1 ed entro il 30 aprile 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze definisca, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e sentite le amministrazioni interessate, il quadro delle esigenze per la determinazione delle risorse da destinare ai predetti miglioramenti economici ed alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente, nonché per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002. Il comma 5 stabilisce che i meccanismi di aggiornamento annuale del trattamento economico dei dirigenti civili e militari e dello Stato, dei docenti universitari e del personale della carriera diplomatica, calcolato in base alla media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, e dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998, continuano ad applicarsi al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate anche per l'anno 2006, a titolo di anticipazione, nel solo caso in cui, entro il 30 aprile dello stesso anno, non siano disponibili i dati relativi agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale pubblico non contrattualizzato.
L'articolo 3 contiene disposizioni riguardanti la Polizia penitenziaria, stabilendo, al comma 1, che il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 200 del 1995, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 200, che fa riferimento agli ispettori, ai sovrintendenti, agli assistenti ed agli agenti. Il comma 2 prevede che per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la decorrenza giuridica della nomina sia anticipata, senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000. Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1, quantificati in 1.461.369 euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, relativo all'acquisizione di beni da adibire al trasporto pubblico locale.
Segnala che l'equiparazione al trattamento economico del personale diplomatico e prefettizio disposto da alcune disposizioni del provvedimento possono comportare considerevoli aggravi di spesa, considerato l'andamento crescente delle retribuzioni relative a queste categorie negli ultimi anni. Gli stessi relatori presso le Commissioni riunite I e IV si sono del resto riservati una definitiva valutazione del provvedimento dopo che sarà stato espresso il parere della Commissione bilancio.
In conclusione, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole, che sicuramente risponde alle esigenze di categorie particolarmente meritevoli di attenzione e tutela sul piano legislativo.
Carmen MOTTA (DS-U) evidenzia come il provvedimento in esame sia da tempo all'esame del Parlamento, essendovi una larga volontà, condivisa dal suo gruppo, di procedere ad un riordino dei profili professionali e dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria. Ritiene tuttavia che tale riordino debba avvenire in maniere equa ed equilibrata, mentre il testo in esame non appare soddisfacente, in quanto rinvia ad una serie di deleghe, peraltro nella fase conclusiva della legislatura, e non risolve la questione degli oneri finanziari. Sottolinea altresì come sia necessario evitare errori analoghi a quelli compiuti con la legge finanziaria per il 2006, che in alcune disposizioni prevede benefici in favore soltanto della Polizia di Stato, determinando sperequazioni non condivisibili. Ritiene pertanto che su un provvedimento come quello in esame sia opportuno perseguire il consenso unanime dei gruppi per rispondere alle esigenze di tutte le forze di polizia: auspicando un miglioramento del testo in esame, dichiara infine l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) rileva come il testo in esame non dia risposte soddisfacenti relativamente agli aspetti organizzativi delle diverse forze di polizia e sugli oneri finanziari. L'articolo 1, comma 3, infatti, prevede che entro il 30 giugno 2007, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, siano adottati uno o più decreti legislativi per il completamento degli ordinamenti, per la valorizzazione e i riallineamenti economici: si tratta sostanzialmente di un auspicio, per il quale bisognerà individuare le necessarie coperture. Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, relativa ad un testo di cui peraltro appare assai dubbia la possibilità di approvazione entro la fine della legislatura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.