Comitato per la legislazione - Resoconto di giovedì 22 dicembre 2005

 

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.

(T.U. C. 3437 e abb.)


(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio MAROTTA, relatore, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3437 e abb., e rilevato che:

esso reca due deleghe legislative finalizzate al riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

il titolo del provvedimento non appare rispondente alla regola n. 1 della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che dispone l'esplicitazione della presenza di deleghe legislative nel titolo ove «costituiscano il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 3, che conferisce una ulteriore e distinta delega al Governo rispetto a quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo, siano esplicitati i principi e criteri direttivi della delega.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a) - ove si affida ad un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della percentuale di adeguamento annuale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui «all'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

all'articolo 2, comma 1 - che detta una disciplina transitoria dei trattamenti economici e giuridici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, «fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire tale richiamo, specificando se ci si intenda riferire all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), come appare desumersi dal richiamo all'articolo 2 ivi operato;

all'articolo 3, comma 2 - ove si riconosce una decorrenza giuridica anticipata della nomina a vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, «senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di chiarire se l'anticipazione della decorrenza giuridica comporti, pur senza effetti economici, l'anticipazione anche della promozione alle qualifiche successive.»

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, concorda con i rilievi evidenziati dal relatore, sottolineando altresì come il decreto ministeriale previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) appare palesemente sovrapporsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto al comma 2, cui è affidata l'attuazione del comma 1 del medesimo articolo. Invita pertanto il relatore a valutare l'opportunità di inserire nel parere tale rilievo come condizione.

Antonio MAROTTA, relatore, ritiene che il decreto ministeriale appare svolgere un ruolo istruttorio rispetto alla concreta determinazione dell'adeguamento annuale degli emolumenti del personale dirigente, che avviene invece con il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Conviene, in ogni caso, sull'esigenza di conferire a tale rilievo una valenza più cogente e, pertanto riformula la proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3437 e abb., e rilevato che:

esso reca due deleghe legislative finalizzate al riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

il titolo del provvedimento non appare rispondente alla regola n. 1 della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che dispone l'esplicitazione della presenza di deleghe legislative nel titolo ove «costituiscano il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 3, che conferisce una ulteriore e distinta delega al Governo rispetto a quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo, siano esplicitati i principi e criteri direttivi della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a) - ove si affida ad un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della percentuale di adeguamento annuale - sia chiarito il rapporto di tale disposizione con quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui «all'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

all'articolo 2, comma 1 - che detta una disciplina transitoria dei trattamenti economici e giuridici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, «fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire tale richiamo, specificando se ci si intenda riferire all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), come appare desumersi dal richiamo all'articolo 2 ivi operato;

all'articolo 3, comma 2 - ove si riconosce una decorrenza giuridica anticipata della nomina a vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, «senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di chiarire se l'anticipazione della decorrenza giuridica comporti, pur senza effetti economici, l'anticipazione anche della promozione alle qualifiche successive».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.