RELATIVO AL QUADRIENNIO 1998-2001, PER GLI ASPETTI NORMATIVI, ED AL BIENNIO 1998-1999, PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO), DI CUI ALLARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.
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(Forme di partecipazione)
1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni delle organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente accordo sindacale che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obbiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dellAmministrazione.
2. Nellambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente accordo sindacale, anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione allAmministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. Larticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95 è integrato con i seguenti commi:
2 bis LAmministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione dei comitati.
2 ter I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni quattro anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
5. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95, il comma 5 del predetto articolo è così sostituito:
5 per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui allarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dellInterno, con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferito dal personale allAmministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto dei criteri di pariteticità, è costituta rispettivamente per il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Art. 20. Pari opportunità.
1.Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comandi, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello Stato.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Art. 26. Forme di partecipazione.
1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente: a) alla formazione ed aggiornamento professionale; b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale; d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 -- che non hanno natura negoziale -- sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione è costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.
DPR 28/10/1985 Num. 782 Articolo 74. Commissione per le ricompense.
La commissione per le ricompense è presieduta dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per delega, dal vice capo della Polizia, ed è composta da:
il direttore centrale per gli affari generali;
il direttore centrale della polizia di prevenzione;
il direttore centrale della polizia criminale;
il direttore centrale del personale;
il direttore centrale per i servizi di ragioneria;
i rappresentanti del personale in consiglio di amministrazione.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. La commissione viene nominata con provvedimento del capo della Polizia.
La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.
(Norme di garanzia)
1. La corretta applicazione del titolo I° del presente accordo sindacale è assicurata anche mediante attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dallarticolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente accordo sindacale e dallaccordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale a periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui allarticolo 22 o insorgano conflitti tra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al successivo comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato allufficio al quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è comunque data conoscenza a tulle le sedi centrali e periferiche dellAmministrazione.
3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate al presente accordo sindacale, è istituita, entro tre mesi dallentrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo sindacale, per i fini di cui al comma precedente, una commissione presieduta da un rappresentante dellAmministrazione e composta in pari numero da rappresentati dellAmministrazione e di un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dellaccordo recepito con il presente accordo sindacale.
DLT 12/05/1995 Num. 195 Art. 8. Procedure di raffreddamento dei conflitti.
1.Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.
2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o più organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a), può essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni nonchè alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a). L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e relative norme di attuazione, può essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonchè alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre sezioni COCER.
4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2. nonchè le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concentrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.
(Proroga di efficacia degli accordi)
1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.
(Distacchi sindacali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale della Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nellambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento allanno 1999, e successivamente entro il prima quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per lanno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo1996.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il pervenivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni della richiesta. Lassenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funziona Pubblica finalizzato esclusivamente allaccertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2- è considerato acquisito qualora il Dipartimento della Funzione Pubblica non provveda entro venti giorni della data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nellambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. Ferma restando lattuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dellorganizzazione sindacale con lamministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dellorario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nellAmministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati alleffettivo svolgimento delle prestazioni.
(Permessi sindacali)
1. Per lespletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dellarticolo 2, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. A decorrere dm1 1° gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nellambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo l999, con riferimento allanno 1998. e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dellanno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, lamministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dellAmministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. LAmministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso richiesto lorganizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dellufficio di appartenenza del dipendente.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi di durata superiore nel limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. LAmministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nelle Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati alleffettivo svolgimento delle prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dallentrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglia dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Lassenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la. Funzione Pubblica - è finalizzato esclusivamente allo accertamento dei requisiti soggettivi è considerato acquisito qualora il Dipartimento per la Funzione Pubblica non provveda entro venti giorni della data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale della Stato, di cui al comma 1 dellarticolo 31 possono usufruire con le modalità di cui ai commi 5,6,7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali! e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 31.
4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base allarticolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n.155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dallentrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo.
L 23/04/1981 Num. 155 Art. 8. Contributi figurativi commi 1° e 8°.
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
L 20/05/1970 Num. 300 Art. 31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (1).
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 13 agosto 1979, n. 384. (2) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità)
1. Ai fini dellaccertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dellarticolo 30 ed al comma 3 dellarticolo 31, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede allesame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei M0inistri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti del medesimo Dipartimento per la Funzione Pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dellarticolo 44, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per 1accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. In attuazione dellart.47- bis commi 8, 9 e 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito pressa il Dipartimento per la Funzione Pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti della Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - sono tenute a comunicare a! Dipartimento della Funzione Pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che, ha fruito di distacchi o aspettative sindacali nellanno precedente.
5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nellanno precedente con lindicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento per la Funzione Pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente Accordo.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1,3 e 4 può fissare un termine per ladempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento per la funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dellarticolo 30, comma 3, e dallarticolo 32, comma 2. Dellinadempimento risponde comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dallAmministrazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, a. 241.
7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dellarticolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
8. I dirigenti che dispongono o consentono lutilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
9. Le norme del presente articolo si applicano dallentrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo.
DLT 31/03/1998 Num. 80 Art. 44 comma 1
b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'art. 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'art. 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'art. 47-bis. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentatività, dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f)
DLT 03/02/1993 Num. 29 47-bis. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
1.L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alta contrattazione collettiva ai sensi del comma I siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto- legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai finì della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore dì più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e dì accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396. (2) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
(Tutela dei dirigenti sindacali)
1. Nellambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale. delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dellorganizzazione sindacale di appartenenza:
2. II dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altri ruoli a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per lattività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nellesercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dellarticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.395 del 1995.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Art. 32. Tutela dei dirigenti sindacali.
1.I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.
L 01/04/1981 Num. 121 Art. 88. Aspettativa per motivi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.
I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472.
(Buono - pasto)
1. Qualora ricorrano le condizioni previste dallarticolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989. n.203, nelle fattispecie disciplinate dallarticolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, lonere a carico dellAmministrazione è elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dallentrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero dellimporto di £. 9.000.
3. Lonere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
Articolo 1.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.
2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Articolo 2
1.Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'art. 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.
2. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'art. 1, allorchè si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonchè delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.
(Asili nido)
1. Nellambito della attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti di stanziamenti relativi ai capitoli ed essi inerenti lAmministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso delle rette, anche parziali, delle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico per asilo nido, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalità di cui al comma 1, rispettivamente £.700.000.000 e £. 350.000 000.
DPR 05/06/1990 Num. 147 Articolo 16 Attività culturali e ricreative.
1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica, che abbiano come finalità la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività possono essere demandate ai suddetti enti.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonchè di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.
4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.
(Tutela legale)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n 395 si applicano anche a favore del coniuge a dei figli del superstite deceduto.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articolo 33
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
L 22/05/1975 Num. 152 Articolo 32
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.
(Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 85/1997)
1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e lindennità di buonuscita, non superiore al triennio 1998/2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. Lemolumento di cui all comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998- 2000 nella misura annua lorda di £..660.000 non cumulabili.
3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito lemolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.
4.1 benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
L 28/03/1997 Num. 85 Articolo 3
1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi: a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'art. 43-bis della legge 1º aprile 1981, n. 121; b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequative occorrenti, ai tenenti eal personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato. 3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispodnente al livello VII-bis è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.
4. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.
5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1º gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.
(Norme transitorie e finali)
1. Lindennità prevista dallarticolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988- registrato dalla Carte dei Conti in data 12 dicembre 1985, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173- al punto b) dellannessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi o reparti logistico addestrativi a supporto del dispositivo navale; con le modalità previste per il personale imbarcato.
(TFR e Previdenza complementare)
1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dellarticolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o più Fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militate, ai sensi del decreto legislativo n.124/1993, della legge n.335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse;
c) le modalità di trasformazione della buonuscita in TGR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatario del Fondo pensioni di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce al Fondo stesso.
Legge 448/98 articolo 26 comma 20
Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonchè l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
L 08/08/1995 Num. 335 Art. 2. Armonizzazione.
5.Per i lavori assunti dal 1º gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6.La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul <<Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto>> istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982. 97, n. 449).
Codice Civile (1942) Art. 2120
(1) Disciplina del trattamento di fine rapporto.
[I]. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
[II]. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
[III]. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
[IV]. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
[V]. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
[VI]. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. [VII]. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
[VIII]. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile.
[IX]. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
[X]. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dallindennità prevista dalla norma medesima.
[XI]. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297. L'articolo era cosi' formulato: <<Art. 2120. (Indennita' di anzianita'). -- In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie. -- Le norme corporative possono tuttavia stabilire che la indennita' sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalita'. -- L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. -- Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza>>.
(2) Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte cost. n. 142 del 1991 <<nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'>>.
DLT 03/02/1993 Num. 29 Titolo III e successive modificazioni
Art. 45. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
2. (Omissis) (1).
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo santuario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
Articolo 46
Art. 46. Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato dì settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura dì contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato dì settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito;
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università.
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
Art. 47. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa dì cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione dì tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi dì coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità dì sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione dì rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi dì rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430
(1). 47-bis. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alta contrattazione collettiva ai sensi del comma I siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto- legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai finì della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore dì più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e dì accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
Art. 48. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.lg. 18 novembre 1993, n. 470.
(2) Vedi artt. 264, comma 2, 266, comma 1, 549, comma 1, 597, comma 7, e 612, comma 2, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 49
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, d.lg. 23 dicembre 1993, n. 546.
(2) Vedi artt. 264, comma 2, 266, comma 1, e 542, comma 1, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 50. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base. regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati dì settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. lì comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione dì comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. In sede di prima applicazione del comma li, il personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell'Amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.
14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
Art. 51. Procedimento di contrattazione collettiva.
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che. non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. L'ARAN informa costantemente i comitati dì settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti dì cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato dì settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai finì della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
Art. 52. Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città per i contratti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero dì sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato dì previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli dì spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei dì valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 4 novembre 1997, n. 396.
Art. 53. Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, d.lg. 23 dicembre 1993, n. 546.
(2) Vedi artt. 264, comma 2, 266, comma 1, e 542, comma 1, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 54. Aspettative e permessi sindacali.
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale (1).
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1º agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 (2). 3. (Omissis) (3).
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di c ui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti (4).
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (5).
(1) Comma così modificato dall'art. 20, d.lg. 18 novembre 1993, n. 470.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 10 maggio 1996, n. 254, conv. in l. 11 luglio 1996, n. 365.
(3) Comma abrogato dall'art. 2, d.l. 10 maggio 1996, n. 254, conv. in l. 11 luglio 1996, n. 365.
(4) Comma così modificato dall'art. 20, d.lg. 18 novembre 1993, n. 470, e, da ultimo, così modificato dall'art. 2, d.l. 10 maggio 1996, n. 254, conv. in l. 11 luglio 1996, n. 365. Vedi art. 591, comma 11, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
(5) Vedi artt. 264, comma 2, e 266, comma 1, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297.
DLT 21/04/1993 Num. 124 Articolo 8 comma 4°
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.
L.297 del 29/05/1982 Articolo 2 Fondo di garanzia
È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il <<Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto>> con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani <<Giovanni Amendola>> e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
DLT 21/04/1993 Num. 124 Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1); b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (2).
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di <<fondo pensione>>, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale. (1) Lettera così modificata dall'art. 4, l. 8 agosto 1995, n. 335. (2) Lettera aggiunta dall'art. 4, l. 8 agosto 1995, n. 335.
DLT 21/04/1993 Num. 124 Articolo 4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'art. 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (1):
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti (2);
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16.
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade (3).
(1) Alinea così modificato dall'art. 59, comma 41, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(2) Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 2, d.l. 19 maggio 1997, n. 129, conv. in l. 18 luglio 1997, n. 229.
(3) Comma così modificato dall'art. 6, l. 8 agosto 1995, n. 335.
DLT 12/05/1995 Num. 195 Art. 7. Procedimento.
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti; del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
DLT 12/05/1995 Num. 195 Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.
(Proroga di efficacia di norme)
1. Al personale di cui al presente titolo continuano ad applicarsi ove non in contrasto con il presente accordo sindacale, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,n.395 e 10 maggio 1996, n. 359.
DPR 31/07/1995 Num. 395 Articoli attualmente vigenti
Art. 5. Assegno funzionale (Già riportato in nota allarticolo 5)
Art. 6. Trattamento di missione. (Già riportato in nota allarticolo 6)
Art. 7. Trattamento economico di trasferimento.
1. A decorrere dal 1º settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.
Art. 8. Presenza qualificata. (Già riportata in nota allarticolo 10)
Art. 9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A decorrere dal 1º novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
Art. 10. Indennità di presenza notturna e festiva.
Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonchè dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Art. 13. Festività.
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonchè la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Articolo 14
Art. 14. Congedo ordinario. (Già nota allarticolo 18)
Art. 15. Congedi straordinari. (Già in nota allarticolo 19)
Art. 16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia.
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio 1996.
Art. 17. Permessi brevi.
1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/94. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.
4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.
5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.
Art. 19. Copertura assicurativa.
1. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, si applicano anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
Art. 20. Pari opportunità.
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comandi, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello Stato.
Art. 21. Diritto allo studio. (Già riportato in nota allarticolo 20)
Art. 22. Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento. (Già riportato in nota allarticolo 22)
Art. 23. Specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro.
1. Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato la specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di addestramento.
2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi di addestramento e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.
Art. 24. Gruppi sportivi.
1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi <<Fiamme Oro>>, <<Fiamme Azzurre>> e <<Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato>> o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo <<Astrea>>, limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.
Art. 25. Relazioni sindacali. (Già riportato in nota allaricolo 22)
Art. 26. Forme di partecipazione.
1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente: a) alla formazione ed aggiornamento professionale; b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci; c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale; d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello periferico).
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 -- che non hanno natura negoziale -- sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
Art. 31. Diritto di affissione.
1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
Art. 32. Tutela dei dirigenti sindacali. (Già in nota allarticolo 34)
Art. 33. Tutela legale.
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
DPR 10/05/1996 Num. 359 Articoli attualmente vigenti
Art. 5. Assegno funzionale (Già in nota allarticolo 5).
Art. 6. Trattamento di missione. (Già in nota allarticolo 6).
Art. 7. Presenza qualificata.
1. L'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1º dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1º febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.
2. A decorrere dal 1º ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
Art. 9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dal 1º gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1º aprile 1981, n. 121. 4. A decorrere dal 1º gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a L. 200.000 giornaliere.
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.
Art. 3. Forze di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione.
1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:
il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
il congedo ordinario;
il congedo straordinario;
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.
2. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere più costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda;
c) la definizione delle piante organiche;
d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale;
e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonchè le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione è preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi incontri -- cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti -- che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovrà essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.
4. Per le materie indicate nelle lettere c), d) ed e) del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2.
5. Per le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed i) del comma 2, l'informazione è successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale.
6. Per il Corpo della polizia penitenziaria l'amministrazione, nel rispetto dei princìpi generali e per le finalità indicate nel comma 2, per tutte le materie ivi contemplate, procede preliminarmente all'esame previsto nel comma 3, con le stesse modalità e nel rispetto dei termini massimi stabiliti da detto comma, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie. Per l'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 si applica la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 3.
7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonchè le modalità di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione.
Art. 4. Forze di polizia ad ordinamento militare - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione.
1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), riguardano:
il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
le licenze;
l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
i permessi brevi per esigenze personali;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Art. 5. Forze armate - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione.
1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano:
trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermità; i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Art. 6. Materie riservate alla legge.
1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Art. 7. Procedimento.
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti; del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, tichieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa diretta, ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta -- da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioniCOCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa -- al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
Art. 8. Procedure di raffreddamento dei conflitti.
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.
2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o più organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a), può essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni nonchè alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a). L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e relative norme di attuazione, può essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonchè alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre sezioni COCER.
4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2. nonchè le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concentrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.
Art. 9. Norma finale.
1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.